di Alfredo Belli

La Prevenzione Incendi è da sempre un dovere difficile da “digerire” per ogni industriale e amministratore, soprattutto a causa degli investimenti importanti che la caratterizzano.

Oggi l’obbligo di adeguamento si è rafforzato, ma esistono soluzioni conformi alla disciplina che consentono notevoli risparmi di denaro e di tempo, rendendo l’attività estremamente più semplice e snella.

La Normativa

L’articolo 4 del DPR 151/11, al comma 1, specifica che l’azienda soggetta alla prevenzione incendi deve, prima di iniziare a esercitare la propria attività, presentare la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) ai fini antincendio.

Il mancato assolvimento di tale obbligo si configura come un reato visto l’Art.64, Comma 1, Lettera a) del D.Lgs. 81/08 e ssmi.

Le classi in cui rientrano le attività produttive tessili
È necessario capire se la propria impresa rientra fra quelle “assoggettabili”.

Senza pretendere di essere esaustivi, possiamo dire che le attività produttive tessili rientrano mediamente almeno in queste classi:

  • Attività 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili.
  • Attività 38.2.C: Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa > 10.000 kg.
  • Attività 37.1.B: Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito in quantità da 5.000 a 50.000 kg.
  • Attività 74.3.C: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW.
  • Le attività 34 e 37 sono subordinate agli imballaggi in carta e legno che oramai proliferano nel mondo tessile, mentre la 74 è legata alla presenza della centrale termica oppure ai macchinari di asciugatura come le Rama, gli asciuganti in libero ecc.

I contesti produttivi tessili

Ad oggi, l’Allegato I di cui sopra riporta 80 classi di attività con le relative sottoclassi attribuite in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione immobiliare. L’identificativo dell’attività è costituito da 3 codici dove il primo definisce l’attività, il secondo la sottoclasse e il terzo la categoria di rischio.

Sulla base di quest’ultima, la disciplina ci indica come muoverci al livello operativo:

  • le attività in categoria A (fattibili per l’Industria Tessile solo per alcune attività commerciali) prevedono la presentazione della sola SCIA Antincendio;
  • le attività in categoria B necessitano di una approvazione preventiva di un progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di competenza e, successivamente, della SCIA Antincendio. A campione il Comando dei Vigili del Fuoco potrà effettuare dei sopralluoghi;
  • le attività in categoria C hanno una procedura come la B, con sopralluogo obbligatorio da parte degli Ingegneri dei Vigili del Fuoco e rilascio della conformità antincendio.

I contesti produttivi tessili sono nella maggior parte dei casi in categoria C.

È bene considerare che il 25 ottobre 2022 è entrate in vigore il DM 03/09/2021, il quale indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Questo significa che oggi, anche le aziende non comprese fra le attività di cui all’Allegato I del suddetto DPR, dovranno comunque adeguarsi alla prevenzione incendi (seppure con delle modalità relativamente semplici).

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L’articolo prosegue con:

  • L’adeguamento del contesto immobiliare alla Prevenzione Incendi
  • Uno strumento a disposizione di tutti
  • Una simulazione attendibile senza bisogno di spese accessorie