L’11 novembre Sistema Moda Italia, appartenente a Confindustria, ha firmato con i sindacati Femca (CISL, Filctem), CGIL e Uiltec-UIL il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Tessile-Abbigliamento-Moda per il periodo 2024-2027.
Sono stati introdotti importanti passaggi evolutivi in termini di welfare, pari dignità dei lavoratori e aggiornamento professionale degli addetti.
Il rinnovo del CCNL per gli anni 2024-2027 è stata un’opportunità per rendere più attrattivo il lavoro nelle aziende del T/A, in particolare per i giovani talenti.
L’Accordo di rinnovo, raggiunto dopo una trattativa intensa durata oltre sei mesi, contiene molte innovazioni che vanno nella direzione auspicata:
- la pari dignità di tutte le professioni e le qualifiche giuridiche (impiegati, intermedi, operai);
- il corretto bilanciamento tra lavoro e vita privata dei lavoratori;
- la centralità dell’aggiornamento e dello sviluppo delle competenze professionali sia per la competitività delle imprese che per una migliore occupabilità degli addetti;
- il consolidamento e l’allargamento del welfare contrattuale e della bilateralità;
- l’adeguamento delle retribuzioni contrattuali all’aumento del costo della vita.
Di seguito elenchiamo i contenuti dell’accordo.
Si evidenzia che il documento firmato è una “Ipotesi di accordo”, che nelle prossime settimane sarà sottoposto dai sindacati nazionali al voto dei lavoratori nelle assemblee aziendali prima della sua definitiva entrata in vigore.
- 95€ da dicembre 2024;
- 57€ da gennaio 2026;
- 48€ da gennaio 2027.
Una parte delle risorse del rinnovo contrattuale saranno messe a disposizione dei lavoratori sotto forma di importi spendibili in possibili varianti di welfare presenti sul mercato e consentite dalla normativa fiscale.
Tali importi sono stati definiti in complessivi 600€ così distribuiti:
- 200€ entro il 31 dicembre 2024;
- 200€ entro il 31 dicembre 2025;
- 200€ entro il 31 dicembre 2026.
Questo consentirà ai lavoratori di fruire di servizi con finalità sociale, di educazione e istruzione, di assistenza familiare, nonché di beni e servizi in natura (che godono di esenzioni fiscali e contributive rilevanti) evitando di pesare eccessivamente sui costi delle aziende.
Infine, è stato adeguato il valore dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), dovuto ai lavoratori nelle aziende in cui non è presente la contrattazione di secondo livello e non vi siano trattamenti retributivi individuali aggiuntivi rispetto a quelli del CCNL: con decorrenza dal 2025 l’E.G.R. è stato elevato da 300€ a 350€.
Con il nuovo CCNL è stata definita una sola disciplina normativa contrattuale generale, applicabile a tutti i lavoratori. Ciò ha portato a significative novità sui seguenti istituti contrattuali:
- le modalità di assunzione di giovani laureati o diplomati;
- la disciplina del trattamento economico di malattia, soprattutto per quanto riguarda le malattie brevi;
- la disciplina delle ferie;
- il periodo di preavviso contrattuale.
Tra questi:
- l’agevolazione della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in favore dei genitori con figli fino a 3 anni di età;
- l’aumento delle ore straordinarie che possono essere accantonate dal lavoratore in banca ore;
- l’estensione dei permessi per decesso o grave infermità dei figli e del genitore del coniuge, del partner dell’unione civile e del convivente;
- i permessi per i genitori per le malattie dei figli minori;
- l’aspettativa per le terapie di fecondazione assistita;
- la nuova disciplina del preavviso per la fruizione dei congedi parentali;
- l’aggiornamento del CCNL rispetto alle normative vigenti in materia di adozione internazionale, permessi per genitori con figli con diagnosi di DSA, permessi per i donatori di midollo osseo, agevolazioni per invalidi civili, congedi per donne vittime di violenza;
- le linee guida in materia di ferie solidali.
In questo ambito, le Parti hanno:
- definito un accordo che consentirà di lavorare congiuntamente durante la vigenza contrattuale, anche con il supporto operativo del nuovo Ente Bilaterale Moda, per riformare/aggiornare l’inquadramento contrattuale dei lavoratori. Si tratta di un lavoro complesso (per la grande varietà e articolazione dei processi produttivi, e quindi dei profili professionali presenti nel settore), ma necessario per stimolare la crescita delle competenze dei lavoratori e aiutare le imprese nel riconoscimento della professionalità;
- stabilito che le aziende devono rinnovare un investimento nella formazione continua, offrendo occasioni di formazione a tutti i lavoratori per almeno 8 ore annue nel 2025 e nel 2026. Le Parti si impegnano ad aiutare le imprese con specifiche iniziative di supporto, attivate anche tramite il nuovo Ente Bilaterale Moda;
- potenziato il diritto allo studio, in particolare con il riconoscimento di nuovi permessi-studio per i lavoratori studenti iscritti a corsi universitari, pari a 48 ore annue.
Sono stati definiti i seguenti interventi nell’ambito del welfare:
- l’aumento, da gennaio 2025, da 15€ a 18€ mensili del contributo obbligatorio a carico delle aziende per l’assistenza sanitaria integrativa, gestita per i lavoratori del settore da Sanimoda. Lo scopo è migliorare le prestazioni del piano sanitario base a disposizione di tutti i lavoratori e del loro nucleo familiare;
- l’aumento dal 2,00% al 2,30% del contributo a carico delle aziende per il fondo di previdenza complementare, gestita per i lavoratori del settore da Previmoda;
- la conferma dell’assicurazione per la non autosufficienza (L.T.C.), gestita da Sanimoda;
- l’incremento da 0,20 a 0,24% del contributo per l’assicurazione vita e invalidità, gestito da Previmoda.
Inoltre, le Parti hanno concordato la costituzione di un nuovo “Ente Bilaterale Moda” (E.B.M.), finanziato in via strutturale dalle imprese e dai lavoratori (con un contributo annuale di 6€ complessivi per dipendente) che:
- supporterà le iniziative bilaterali delle Parti nazionali in favore di tutto il settore;
- completerà il sistema di welfare contrattuale con nuovi servizi, operanti in sinergia con gli enti già esistenti Previmoda e Sanimoda.
Altri aspetti normativi:
- Contratti a termine: sono state definite le causali contrattuali che consentono il prolungamento della durata dei contratti a termine da 12 a 24 mesi.
- Partecipazione: sono state definite le linee guida per l’implementazione nelle aziende di sistemi di partecipazione dei lavoratori.