Avv. Giuseppe Croari – Avv. Cristina Atanasi Brilli
Dal 27 settembre 2026 le aziende della Moda devono fare molta più attenzione a cosa scrivono su capi, siti web e campagne promozionali: espressioni come “eco”, “green” o “carbon neutral” devono essere usate con cautele.
Il motivo è l’applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della direttiva europea sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (2024/825). Le modifiche così introdotte al Codice del Consumo, nell’ottica di proteggere maggiormente i consumatori contro pratiche di greenwashing e affermazioni ingannevoli, incide in modo rilevante sul settore tessile, perché da anni molti marchi puntano su collezioni “sostenibili” e “responsabili” quale elemento distintivo.
Cosa prevede il decreto
Il decreto legislativo è in vigore dallo scorso 24 marzo, ma le nuove regole sono diventate applicabili il 27 settembre 2026. Alle imprese è stato quindi concesso qualche mese per aggiornare etichette, confezioni e comunicazione, ma senza prevedere possibili deroghe né un regime specifico per lo smaltimento delle scorte già esistenti e non più conformi. In tal senso, è però intervenuta la circolare del MIMIT del 27 agosto 2026, con cui il Ministero ha chiarito che le autorità potranno tenere conto di difficoltà tecniche comprovate, soprattutto nella fase iniziale, e procederanno con un approccio graduale nel valutare eventuali violazioni.
Il decreto non crea un nuovo sistema di certificazione, ma aggiunge nuove ipotesi di pratiche commerciali ingannevoli negli articoli 21 e 23 del Codice del Consumo. Ad esempio, tra le pratiche considerate sempre ingannevoli, senza bisogno di dimostrare caso per caso che il consumatore sia stato davvero tratto in errore, sono ora presenti anche i casi di esibizione di “una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche” (art. 23, co. 1, b-bis, d.lgs. 206/2005) e di formulazione di “un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista” (art. 23, co. 1, d-ter, D.Lgs. 206/2005: per esempio perché soltanto il filato è riciclato). Per dare chiarezza al nuovo sistema, sono state introdotte anche le relative definizioni, come quelle di “asserzione ambientale”, “asserzione ambientale generica” e “etichetta di sostenibilità”.
Pur con qualche margine di possibile tolleranza, quindi, le imprese devono aver adottato, dal 27 settembre, tutte le misure ragionevoli e proporzionate per adeguarsi alle nuove indicazioni normative, per esempio applicando etichette adesive correttive o avvisi di rettifica.
Cosa non si può più fare
A livello concreto, deve quindi considerarsi ora vietato (perché ritenuto sempre pratica ingannevole) l’uso di diciture generiche come “eco-friendly”, “green” o “rispettoso della natura” quando una simile asserzione ambientale non è inclusa in un’etichetta di sostenibilità e è non spiegata in modo chiaro.
Allo stesso modo, è considerato sempre ingannevole mostrare bollini o marchi di sostenibilità che non si basano su un sistema di certificazione dimostrabile o che non sono stabiliti da autorità pubbliche (come nel caso, ad esempio, di marchi creati dall’azienda stessa).
Ma anche riferimenti all’impatto che un prodotto ha sulle emissioni di gas serra devono essere formulate con attenzione: l’uso di espressioni come impatto “neutro” o “ridotto” deve considerarsi ingannevole se si riferisce solo a una compensazione di queste emissioni, così come sono vietate asserzioni ambientali su prestazioni future (ad esempio, “zero emissioni entro il 2035”), se non sono accompagnate da un effettivo piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili e scadenze, verificato periodicamente da un esperto terzo indipendente.
Cosa si può ancora dire
Lo scopo della nuova disciplina è ottenere precisione e trasparenza da parte delle imprese coinvolte e le nuove prescrizioni devono essere lette in questo senso.
“Il 50% del cotone di questa collezione è riciclato” è un’affermazione che rispetta questi presupposti, perché è chiara, riguarda un solo aspetto e si può dimostrare. Allo stesso modo, la compensazione delle emissioni resta ovviamente possibile, ma non deve diventare la base per dichiarare un prodotto neutro: se invece un marchio ha davvero ridotto le emissioni lungo il ciclo di vita del capo, può dirlo, purché abbia dati verificabili a sostegno.
I rischi per chi sbaglia
Ferme restando le competenze dell’Autorità giudiziaria, a controllare il rispetto delle regole è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che anche per queste nuove ipotesi può applicare le sanzioni già previste per le pratiche commerciali scorrette, che vanno da 5.000 euro a 10 milioni di euro e, per le infrazioni diffuse di rilevanza europea, possono arrivare al 4% del fatturato annuo del professionista (e, se il fatturato non è noto, fino a 2 milioni di euro).
Conclusioni
Per evitare di incorrere in violazioni di queste nuove previsioni normative, è quindi opportuno tenere presente alcuni passaggi fondamentali:
- sostituire le formule generiche con dati precisi e riferiti a specifici aspetti del prodotto e controllare che dietro a bollini e dichiarazioni in uso ci sia sempre una certificazione affidabile;
- conservare la documentazione a riprova di quanto dichiarato (certificazioni, analisi e schede tecniche dei fornitori)
- coinvolgere tutti i settori, compresi social media manager e commerciali, per verificare le nuove regole in tutto ciò che si scrive: etichette, cartellini, siti, social, campagne promozionali, ecc.
Con le nuove regole, essere precisi diventa anche un vantaggio competitivo a supporto di chi sta effettivamente lavorando e investendo nella sostenibilità: anche per questo è importante conoscere con esattezza quali modifiche sono state introdotte e come sfruttarle a proprio favore.




