Passaporto Digitale, Ecodesign ed EPR

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La nuova architettura europea della sostenibilità nel settore tessile passa attraverso tre nuovi strumenti attraverso i quali l’Unione intende rendere più trasparente la tracciabilità della filiera

di Avv. Giuseppe Croari – Avv. Ilenia Lanari

In uno dei nostri precedenti articoli avevamo già affrontato il tema del Passaporto Digitale di Prodotto, evidenziando come questo strumento sia destinato a diventare uno degli elementi chiave della transizione verso modelli produttivi più circolari e trasparenti nel settore moda. In quella sede avevamo rivolto l’attenzione soprattutto alle finalità del Digital Product Passport (DPP) e al ruolo che esso avrebbe potuto svolgere nel rendere accessibili informazioni sulla composizione, sulla provenienza e sul ciclo di vita dei prodotti.

Oggi il dibattito si è spostato su un piano differente. Se, infatti, il Passaporto Digitale rappresenta il volto più visibile della riforma europea, la vera novità è costituita dall’insieme di strumenti normativi, tecnici e organizzativi che ne renderanno possibile l’attuazione. Il Regolamento europeo 2024/1781 (conosciuto con l’acronimo “ESPR”), il Piano di lavoro della Commissione europea per il periodo 2025-2030, i primi atti attuativi adottati a livello europeo e le iniziative avviate in Italia mostrano come sia in corso la costruzione di una vera e propria infrastruttura della sostenibilità fondata su ecodesign, tracciabilità e governance dei dati di prodotto.

Il tessile come settore primario

In questo contesto, il Passaporto Digitale di Prodotto rappresenta uno degli strumenti più innovativi previsti dalla nuova disciplina, poiché esso si basa sul tentativo di raccogliere e condividere informazioni rilevanti lungo tutto l’intero ciclo di vita del prodotto in modo da garantire potenzialmente una maggiore durabilità, riciclabilità e circolarità dei materiali.

Nel piano di lavoro ESPR i prodotti tessili hanno rappresentato una delle categorie prioritarie per l’adozione delle future misure attuative. La scelta riflette il crescente livello di interesse mostrato da parte delle istituzioni europee verso un comparto caratterizzato da un elevato impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla gestione dello smaltimento. Per questo motivo, il settore della moda è nuovamente considerato uno dei banchi di prova ideali per provare l’impatto delle politiche europee in ambito di ecodesign e tracciabilità.

Verso la trasparenza delle filiere

La scelta non sorprende. Infatti, problematiche quali l’elevata produzione di rifiuti tessili, la difficoltà a riciclare alcuni materiali (ad esempio, le problematiche relative allo smaltimento dei capi commercializzati dalle catene di fast fashion) e la gestione degli invenduti hanno contribuito a rendere il comparto uno dei principali destinatari delle strategie europee per la transizione verso una economia circolare.  In questo senso, la futura introduzione del DPP dovrebbe contribuire a migliorare la trasparenza delle filiere e a favorire modelli produttivi più sostenibili.

In attesa degli atti delegati con cui la Commissione definirà nel dettaglio quali requisiti saranno applicabili ai prodotti tessili, è opportuno sin da ora evidenziare che il DPP non rappresenta una “semplice” etichetta digitale. La sua funzione non si esaurisce, infatti, nella possibilità di fornire determinate informazioni a consumatori, operatori economici ed autorità, bensì esso si inserisce all’interno di una strategia di più ampio respiro volta a costruire un’infrastruttura regolatoria fondata sulla raccolta, sulla condivisione e sulla verificabilità dei dati.

In questa prospettiva, tale misura non può essere ridotta al mero inserimento di un ulteriore QR code all’interno del capo di abbigliamento ma costituisce, piuttosto, uno degli strumenti più raffinati con cui l’Unione intende promuovere una nuova architettura della sostenibilità, basata sulla qualità delle informazioni, sulla tracciabilità della filiera e sulla possibilità di verificare le caratteristiche ambientali dei prodotti lungo il loro intero ciclo di vita.

Anche l’Italia si prepara: nasce il Tavolo Ecodesign

L’attuazione del nuovo quadro europeo non dipenderà soltanto dall’adozione di regolamenti e specifiche tecniche. Sarà infatti necessario creare strutture di coordinamento in grado di accompagnare imprese, amministrazioni e organismi di controllo nell’applicazione concreta delle nuove regole. In questa prospettiva si colloca una delle iniziative più significative avviate in Italia negli ultimi anni: l’istituzione del Tavolo Ecodesign presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La sua costituzione risponde a un preciso obiettivo previsto dalla Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, ovvero rafforzare le politiche che intervengono a monte del ciclo produttivo, promuovendo progettazione sostenibile, durabilità dei prodotti, riparabilità, riutilizzo e riduzione degli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita. Si tratta degli stessi principi che costituiscono l’ossatura del Regolamento ESPR e che, nei prossimi anni, troveranno applicazione attraverso il DPP.

Il Tavolo nasce quindi come sede di confronto tecnico e istituzionale tra le amministrazioni e gli enti coinvolti nelle politiche di ecodesign, con il compito di monitorare l’evoluzione del quadro normativo europeo, favorire il coordinamento nazionale e contribuire all’individuazione delle misure necessarie per rendere effettivi i nuovi requisiti di sostenibilità dei prodotti.

La sua istituzione rappresenta uno dei primi segnali concreti della costruzione, anche in Italia, di quella infrastruttura di governance che dovrà sostenere l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto e, più in generale, la transizione verso un modello produttivo fondato sulla circolarità, sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle informazioni lungo l’intera catena del valore.

Le implicazioni operative per le imprese

Un ulteriore elemento utile per comprendere la direzione intrapresa dal legislatore europeo emerge dai primi atti adottati in attuazione del Regolamento ESPR. Sebbene tali provvedimenti non riguardino ancora direttamente il DPP, essi offrono alcune indicazioni significative sulle modalità con cui la Commissione intende costruire il nuovo sistema di tracciabilità e trasparenza dei prodotti.

Tra questi atti assume particolare rilievo il sistema di obblighi di comunicazione e il divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti introdotto dagli artt. 24 e 25 del Regolamento ESPR.

L’art. 24 impone agli operatori economici di comunicare una serie di dati riguardanti i prodotti eliminati, tra cui la categoria merceologica, il numero di unità distrutte, il peso complessivo, le ragioni della distruzione e la destinazione finale dei prodotti (riuso, riciclo, recupero o smaltimento). Alle imprese viene inoltre richiesto di indicare le misure adottate per ridurre o prevenire il fenomeno degli invenduti. Quanto all’art. 25 questo fissa, a decorrere dal 19 luglio 2026, un vero e proprio divieto di distruzione per i prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII del Regolamento – allegato che include numerosi articoli del comparto tessile e dell’abbigliamento – con applicazione graduale: immediata per le grandi imprese, differita al 19 luglio 2030 per le medie imprese, mentre micro e piccole imprese sono al momento escluse dall’ambito applicativo.

Un’ampia infrastruttura normativa

Per il settore moda si tratta di un aspetto particolarmente rilevante. Negli ultimi anni la gestione delle eccedenze produttive e degli invenduti è diventata uno dei temi più discussi nell’ambito delle politiche europee per l’economia circolare, soprattutto in relazione ai modelli produttivi caratterizzati da elevati volumi e rapida rotazione delle collezioni. Non a caso, tra le categorie di prodotti interessate dalla disciplina figurano numerosi articoli del comparto tessile e dell’abbigliamento.

L’interesse di questa disciplina, tuttavia, va oltre il tema degli invenduti. La Commissione europea sta infatti introducendo un sistema basato su dati standardizzati, documentabili e verificabili dalle autorità competenti. Le informazioni comunicate dalle imprese potranno essere oggetto di controlli e confronti con la documentazione disponibile presso gli operatori incaricati della gestione dei rifiuti.

È proprio questo approccio che potrebbe anticipare alcune delle caratteristiche del futuro Passaporto Digitale di Prodotto, che, come già detto, non costituisce un semplice strumento informativo destinato ai consumatori, quanto piuttosto una più ampia infrastruttura normativa fondata sulla raccolta, sulla condivisione e sulla verificabilità dei dati lungo l’intera filiera produttiva.

La responsabilità estesa del produttore tessile

Se il Regolamento ESPR costruisce l’infrastruttura informativa della sostenibilità – il “cosa” comunicare e “come” verificarlo –, un tassello fondamentale dell’architettura regolatoria europea è stato aggiunto con la Direttiva 2025/1892 del 10 settembre 2025, che modifica la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti introducendo un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) specificamente dedicato ai prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri.

La Direttiva segna un punto di svolta per il comparto moda. Per la prima volta, il principio «chi inquina paga» trova applicazione sistematica nell’intera filiera tessile attraverso l’inserimento degli articoli da 22-bis a 22-quinquies nella direttiva quadro sui rifiuti. Il nuovo art. 22-bis obbliga gli Stati membri a istituire regimi EPR in base ai quali i produttori – definiti in modo ampio dall’art. 3, par. 4-ter, fino a ricomprendere fabbricanti, importatori, distributori e venditori a distanza – dovranno coprire integralmente i costi della raccolta differenziata, della cernita, della preparazione per il riutilizzo, del riciclaggio e dello smaltimento dei prodotti tessili usati e di scarto.

L’elemento di maggiore interesse risiede nel meccanismo di modulazione dei contributi finanziari disegnato dall’art. 22-quater, par. 5: i contributi versati dai produttori alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore dovranno essere parametrati non solo sul peso e sulla quantità dei prodotti immessi sul mercato, ma anche – ed è questo il punto di collegamento diretto con il Regolamento ESPR – sui requisiti di progettazione ecocompatibile adottati proprio ai sensi del Regolamento 2024/1781.

Il DPP come strumento di sostenibilità

In altre parole, un prodotto progettato secondo criteri di ecodesign più rigorosi (durabilità, riciclabilità, riparabilità) comporterà contributi EPR inferiori rispetto a un prodotto che non soddisfa tali requisiti. Il DPP diventa così lo strumento attraverso cui attestare e verificare le caratteristiche di sostenibilità che determinano la classe di contribuzione, creando un circuito virtuoso tra informazione di prodotto e costi di gestione del fine vita.

La Direttiva introduce inoltre, all’art. 22-quater, par. 6, una previsione espressamente rivolta al fenomeno del fast fashion e dell’ultra-fast fashion, affrontando in modo diretto il modello di business fondato sulla rapida obsolescenza dei capi. La normativa prevede, infatti, che gli Stati membri potranno modulare ulteriormente i contributi in funzione delle pratiche dei produttori relative alla durata di vita utile dei prodotti, al ciclo di vita derivante da tali pratiche e al contributo alla chiusura del ciclo, convertendo i rifiuti tessili in materie prime per nuove catene di produzione.

Sotto il profilo operativo, la Direttiva impone agli Stati membri di istituire entro il 17 aprile 2028 i registri nazionali dei produttori (art. 22-ter) e i sistemi di raccolta differenziata su tutto il territorio (art. 22-quater, parr. 8-9). Particolare attenzione è dedicata al ruolo dei soggetti dell’economia sociale – imprese sociali, cooperative, enti del terzo settore – che potranno mantenere e gestire propri punti di raccolta differenziata con un trattamento paritario o preferenziale nell’ubicazione degli stessi (art. 22-quater, par. 11).

Disciplinare l’export dell’usato

Un altro profilo di rilievo è la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di prodotti tessili usati, pensata per contrastare il fenomeno – ben noto – dell’esportazione verso paesi terzi di rifiuti tessili mascherati da prodotti destinati al riutilizzo. L’art. 22-quinquies introduce, quindi, obblighi minimi di documentazione (fattura, contratto di vendita, prova dell’operazione di cernita, dichiarazione di non rifiuto) e di conservazione dei registri per ogni balla, consentendo alle autorità competenti ispezioni e, in caso di accertamento di rifiuti, imputando i costi di analisi e magazzinaggio ai produttori o ai terzi che organizzano la spedizione.

La Direttiva 2025/1892 completa così il disegno dell’ESPR, aggiungendo all’infrastruttura dell’informazione – il DPP – l’infrastruttura della responsabilità finanziaria e logistica: chi immette prodotti tessili sul mercato europeo non dovrà soltanto documentarne la sostenibilità, ma anche farsi carico del loro fine vita. Per le imprese della filiera, la prospettiva non è più quella di un adeguamento volontario a standard di sostenibilità, ma di un regime obbligatorio in cui la conformità ai requisiti di ecodesign misurata dal DPP determinerà direttamente i costi dell’EPR.

Considerazioni conclusive

L’analisi dei più recenti sviluppi normativi mostra come il Passaporto Digitale di Prodotto non possa più essere considerato una semplice prospettiva futura o uno strumento sperimentale destinato ad alcune imprese particolarmente innovative. Sebbene gli atti delegati che disciplineranno nel dettaglio il settore tessile non siano ancora stati adottati, il percorso intrapreso dalle istituzioni europee appare ormai chiaramente delineato.
I primi provvedimenti attuativi dell’ESPR – dal sistema di obblighi di comunicazione sugli invenduti al divieto di distruzione – e l’introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore tessile con la Direttiva 2025/1892 evidenziano una crescente attenzione verso sistemi basati su informazioni standardizzate, documentabili e verificabili.

La richiesta di classificare i prodotti secondo categorie armonizzate, conservare la documentazione a supporto delle dichiarazioni e rendere i dati disponibili alle autorità di controllo rappresenta un chiaro segnale della direzione intrapresa dal legislatore europeo: il Passaporto Digitale di Prodotto costituisce uno degli strumenti attraverso cui l’Unione europea intende creare una vera e propria “infrastruttura della sostenibilità”, oggi arricchita dal pilastro finanziario e operativo dell’EPR.

Per le imprese della filiera tessile il tema non riguarda quindi soltanto l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche o l’inserimento di un QR code sui prodotti, ma richiede una più ampia riflessione sulla gestione dei dati, sulla tracciabilità delle forniture e sulla capacità di documentare in maniera affidabile le caratteristiche ambientali dei propri processi produttivi. A questo si aggiunge, con l’entrata in vigore della Direttiva 2025/1892, la necessità di prepararsi a un modello di mercato nel quale la sostenibilità dovrà essere non soltanto dichiarata, ma anche dimostrata – e finanziata – lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.

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