Avv. Gianluigi Fioriglio – Dott.ssa Alice Rinauro
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Il settore dell’Abbigliamento si è negli ultimi anni aperto a favore dell’ecosostenibilità, data la crescente consapevolezza dell’impatto che l’Industria della Moda ha sull’ambiente (è infatti il secondo settore più inquinante al mondo dopo quello del petrolio).

Per far fronte a queste problematiche, ci si è indirizzati verso una Moda più sostenibile, adottando iniziative per riciclare i tessuti di abiti non più utilizzabili e politiche di incentivazione della vendita e dello scambio di beni usati.

Moda di seconda mano, iniziative già in corso

Alcuni noti Brand hanno in tal senso avviato campagne di riciclo degli indumenti usati e invogliano il consumatore a farne parte. Ad esempio, il consumatore può portare i propri vestiti usati nei locali commerciali e ricevere in cambio dei buoni sconto sull’acquisto dei nuovi capi.
In seguito, i vestiti usati vengono valutati dall’azienda e suddivisi in base alla destinazione. I capi che possono essere ancora indossati vengono riproposti sul mercato mondiale come abiti di seconda mano; nel caso in cui gli abiti siano più riutilizzabili (perché sgualciti, macchiati o rotti), invece, vengono recuperate le fibre tessili e reimpiegati per la produzione di nuovi prodotti.

Iniziative simili hanno riguardato anche il mondo online. Lo scambio di vestiti usati può infatti avvenire anche su piattaforme e-commerce in cui gli utenti inviano i propri vestiti, che vengono selezionati e messi in vendita sul sito come capi di seconda mano, e in cambio ottengono dei crediti con i quali acquistare altri vestiti presenti nel sito. In tal modo si attiva un meccanismo circolare di risparmio di risorse e riciclo di prodotti.

A questo punto occorre però chiedersi: che tipo di tutela è offerta dalla legge a garanzia del prodotto di seconda mano?

I diritti del compratore

Potrebbe sorgere infatti un problema nel caso in cui il bene recapitato all’utente, o acquistato fisicamente in negozio, sia munito solo in apparenza delle caratteristiche per cui è stato acquistato e successivamente riveli usure, difetti o vizi del tessuto.
Si pensi ad esempio al caso in cui un bene acquistato appaia di un certo colore e successivamente, già dopo il primo lavaggio, perda il colore e riveli un diverso colore originario.

A tal proposito, la legge prevede varie garanzie a tutela dell’acquirente, il quale – secondo quanto previsto dal Codice Civile – ha diritto a:
a) che la cosa sia idonea all’uso a cui è destinata;
b) che la cosa non abbia difetti che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
c) che la cosa abbia le qualità e le caratteristiche descritte dal venditore.

A tali diritti del compratore, corrisponde una responsabilità di natura contrattuale del venditore: chi acquista ha la possibilità di ottenere lo scioglimento del contratto con restituzione di quanto pagato, oppure, nel caso in cui il vizio riduca il valore del bene, la riduzione del prezzo. Occorre fare attenzione, però, perché tali tutele potrebbero essere limitate dal venditore. In ogni caso, resta la possibilità per l’acquirente di ottenere il risarcimento del danno subito, che però deve sempre essere provato e non può essere indicato in termini astratti.

Ulteriori tutele

Quando, però, le parti del contratto siano un “consumatore”, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale, e un “professionista”, viceversa inteso come persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività professionale (ad es. un negozio che vende vestiti usati o la società che gestisce la piattaforma e-commerce), si applicheranno le garanzie previste dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che, come indicato dall’art. 34, si applicano anche nel caso di beni usati.
In questi casi, oltre ai rimedi del Codice Civile, è prevista anche la sostituzione del bene o, dove possibile, la riparazione.

Ulteriori e particolari tutele sono poi previste, sempre dal Codice del Consumo, a favore del compratore che abbia acquistato il bene fuori dai locali commerciali, come nel caso degli acquisti sulle piattaforme e-commerce. Per evitare brutte sorprese, è comunque sempre consigliabile fare attenzione alle Condizioni di vendita che devono essere pubblicate sul sito e visualizzabili prima dell’acquisto.

 

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