Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Silvia Di Paola
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Con la recente ordinanza n. 28041/2025, la Cassazione è intervenuta con una decisione che segna un punto di svolta nella disciplina sanzionatoria in materia di tutela del “Made in Italy”
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Una Camera di Commercio ha sanzionato una società italiana per aver importato prodotti privi della necessaria indicazione della loro provenienza, comminandole una multa di 22.500€.
Secondo la Camera di Commercio, la società importatrice avrebbe violato l’art. 4, comma 49‑bis, della L. n. 350/2002:
- non accompagnando l’utilizzo del marchio con indicazioni precise ed evidenti sull’origine estera della merce;
- non fornendo elementi identificativi tali da evitare qualsiasi possibile fraintendimento, rischiando così che il consumatore medio fosse indotto a ritenere i prodotti di origine italiana.
In particolare, la società non avrebbe adottato tutte le precauzioni necessarie per conformarsi alla normativa: sarebbe stato possibile, infatti, verificare la merce sia prima della partenza dalla Cina, sia al suo arrivo a Fiumicino, prima dello sdoganamento, tramite lo spedizioniere operante per conto della società.
Le conclusioni della Camera di Commercio non sono state, tuttavia, accolte dalla Corte di Cassazione, che ha invece escluso qualsiasi responsabilità in capo alla società importatrice alla luce dei seguenti motivi.
Le motivazioni riportate nella sentenza
Dalla lettura della Sentenza della Corte di Cassazione emerge che la società non si trovava nelle condizioni oggettive:
- né di presenziare in loco al momento della spedizione, per verificare il corretto adempimento da parte del fornitore;
- né di esaminare la merce all’arrivo in Italia tramite lo spedizioniere;
- né di aprire i colli prima dell’avvenuto sdoganamento.
Inoltre, l’importatrice aveva richiesto al fornitore, per iscritto e direttamente nell’ordine, l’apposizione dell’etichettatura “Made in China”. Tale circostanza risultava ancor più significativa considerando che la merce proveniva da un produttore con il quale intercorreva un rapporto commerciale stabile e consolidato.
L’assenza di colpa da parte della società importatrice
Per tali ragioni, e alla luce del comportamento complessivamente tenuto dall’opponente, la Corte ha ritenuto insussistente l’elemento soggettivo della colpa e, comunque, ha ritenuto la violazione riconducibile a un caso fortuito, imprevisto e imprevedibile, derivante dall’errore del fornitore.
L’importatrice aveva infatti agito in buona fede, senza alcun profilo di dolo o negligenza nella commissione dell’illecito.
In altre parole, ad avviso della Corte, il comportamento della società doveva qualificarsi come diligente, essendo stata adottata ogni misura ragionevolmente possibile per evitare la violazione; la società aveva agito con la prudenza e la cura che ci si poteva attendere da un operatore commerciale responsabile.
Infatti, la circolare n. 9/2009 emanata dall’allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) – Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – precisa che rimane impregiudicata la facoltà, anche per il titolare del marchio o per il licenziatario, di fornire indicazioni più dettagliate circa l’origine o la provenienza del prodotto.
Tali indicazioni possono riguardare, ad esempio, l’esplicitazione del Paese di produzione o fabbricazione, e possono essere apposte direttamente sul prodotto o sulla confezione, ove ciò sia possibile.
Nei casi in cui queste attività non siano materialmente realizzabili prima della fase di commercializzazione – ad esempio per ragioni di dimensioni, produttive o distributive – il titolare o il licenziatario del marchio può comunque ricorrere a una specifica attestazione da presentare durante il transito presso gli uffici doganali, con la quale si impegna a fornire, in fase di commercializzazione, tutte le informazioni necessarie ai consumatori sull’effettiva origine estera del prodotto.
Indurre in errore il consumatore
La Corte ha inoltre precisato che, nel caso in esame, non ricorreva la fattispecie prevista dall’art. 49 della legge n. 350/2003.
La violazione contestata all’importatrice riguardava infatti l’ipotesi amministrativa di cui al comma 49-bis della legge citata, basata non sulla falsificazione – che avrebbe rilievo penale – ma sulla possibile induzione in errore del consumatore circa l’origine italiana del prodotto, dovuta all’assenza di indicazioni adeguate o dell’impegno a fornirle in fase di commercializzazione.
Secondo la Cassazione, nel caso di specie, la dichiarazione integrativa sarebbe stata ancora possibile, poiché l’importatore non aveva conoscenza della mancata apposizione dell’etichetta “Made in China” da parte del fornitore cinese.
Dichiarazioni doganali
Ad avviso dei giudici, anche il richiamo all’art. 58 del D.P.R. n. 43/1973 è risultato inapplicabile: tale norma consente verifiche preliminari alla presentazione della dichiarazione doganale, finalizzate alla corretta compilazione della stessa, ma non impone un obbligo di controllo preventivo in capo all’importatore.
Nel caso concreto, infatti, non era stata resa alcuna dichiarazione doganale falsa o difforme sull’origine della merce ai sensi dell’art. 303 dello stesso D.P.R., che include l’origine tra gli elementi della “qualità” del prodotto ai fini dell’accertamento.
In conclusione, non risultava alcuna violazione delle norme doganali, e il richiamo all’art. 58 del D.P.R. n. 43/1973 è stato considerato improprio rispetto alla specifica condotta disciplinata dall’art. 4, comma 49-bis, della legge n. 350/2003.
Conclusioni
La pronuncia in esame rappresenta un significativo punto di svolta nella disciplina sanzionatoria applicabile in materia di tutela del “Made in Italy”.
Con questa decisione, i giudici sembrano consolidare un orientamento volto a riconoscere e valorizzare l’operato diligente dell’importatore, limitando la responsabilità a quei casi in cui sia effettivamente dimostrabile la sua colpa.
In particolare, la Corte:
- da un lato, evidenzia come l’errore del fornitore estero debba essere considerato un caso fortuito, sottraendo quindi l’operatore da conseguenze ingiuste;
- dall’altro lato, ribadisce il valore del legittimo affidamento sul corretto adempimento da parte dell’esportatore.



