Il macero è vietato? Cosa cambia dal 19 luglio 2026 per il settore

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Avv. Giuseppe Croari - Avv. Cristina Atanasi Brilli

Il nuovo divieto non rappresenta un semplice invito alla sostenibilità, ma è un obbligo di prevenzione che imporrà alle aziende di dimostrare di aver fatto tutto il possibile prima di arrivare al punto di dover distruggere.

Dal 19 luglio 2026 trova applicazione il divieto di distruzione dei prodotti tessili invenduti previsto dal Regolamento (UE) 2024/1781, il cosiddetto Ecodesign for Sustainable Products Regulation (in breve, ESPR). Questa previsione, all’interno di una normativa che vuole rendere i prodotti sostenibili la regola del sistema, in concreto comporta che gettare, incenerire o mandare in discarica capi di abbigliamento, accessori e calzature mai arrivati al consumatore finale non sarà più una scelta logistico-commerciale, ma una violazione di legge.

Il perimetro del divieto è definito dall’Allegato VII del Regolamento, che elenca per codice doganale i prodotti coinvolti: abbigliamento e accessori in cuoio (NC 4203), capi a maglia (NC 61), capi non a maglia (NC 62), copricapo tessili (NC 6504 e 6505) e tutte le calzature (da NC 6401 a 6405). Resta escluso, per ora, il resto del guardaroba e degli accessori, anche se la Commissione può estendere l’elenco.

Chi deve adeguarsi subito e chi ha più tempo

Il Regolamento procede per fasi. Dal 19 luglio 2026, infatti, il divieto si applica soltanto alle grandi imprese. Le medie imprese (cioè quelle con meno di 250 dipendenti e fatturato sotto i 50 milioni) avranno quattro anni in più: per loro l’obbligo scatta il 19 luglio 2030. Invece, micro e piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e fatturato sotto i 10 milioni), per ora, restano fuori da questo divieto.

Attenzione però a un dettaglio spesso trascurato: l’art. 25, par. 2, del Regolamento vieta a qualsiasi operatore — anche se esentato — di distruggere prodotti invenduti che gli siano stati affidati “allo scopo di eludere il divieto”. Questa clausola fa sì che una società non possa scaricare l’invenduto su un terzista o un magazzino esterno sperando che se ne occupi lui. La responsabilità infatti risale la filiera e, se venissero raccolte prove sufficienti di un uso elusivo di micro o piccole imprese, il divieto potrebbe estendersi anche a loro.

Cosa si intende per “distruzione”

La definizione è ampia e include nel concetto di distruzione anche “il danneggiamento intenzionale o il disfarsi del prodotto come rifiuto”, con la sola esclusione della consegna a fini di preparazione per il riutilizzo, ricondizionamento o rifabbricazione. Ciò significa che anche avviare l’invenduto al riciclaggio, al recupero energetico o alla discarica potrebbe integrare una violazione del divieto, se non ricorresse una valida deroga applicabile (tra cui rientra anche la possibilità di donazione, come indicato infra).

Peraltro, le sanzioni, che sono definite nel dettaglio da ciascuno Stato membro, includeranno sia sanzioni pecuniarie che l’esclusione temporanea dagli appalti pubblici.

Le deroghe esistono, ma da usare con cautela

Con il Regolamento delegato 2026/296 la Commissione Europea ha individuato, in applicazione all’art. 25, par. 5, del Reg. ESPR, una decina di ipotesi in cui i prodotti invenduti possono essere distrutti senza incorrere in sanzioni. Tra i casi previsti vi sono, ad esempio, le ipotesi di prodotto pericoloso, inidoneità del prodotto allo scopo, anche per difetti di progettazione o fabbricazione, non tecnicamente riparabili, accertata violazione di diritti di proprietà intellettuale (come nel caso di merce contraffatta o a seguito di licenze scadute o termine di accordi contrattuali) o ancora, ma in via subordinata, qualora il prodotto sia stato offerto in donazione, con la procedura prevista dal Regolamento Delegato, e non sia stato accettato dopo almeno otto settimane.

Il ricorrere effettivo di queste fattispecie dovrà però essere dimostrato e la relativa documentazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni dalla distruzione di un prodotto invenduto, a disposizione delle autorità competenti.

L’altro obbligo: la trasparenza pubblica

Peraltro, si ricorda che è già dal primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del Reg. ESPR che trova applicazione l’obbligo di rendicontazione pubblica previsto dall’art. 24. Le imprese, sempre con i limiti sopra indicati, devono infatti pubblicare ogni anno sul proprio sito web, in una pagina facilmente accessibile una serie di informazioni relative, ad esempio, quanti capi e quanti chili hanno distrutto, i motivi della distruzione e le misure adottate per prevenire la distruzione.

Al riguardo, il Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2026/2 ha stabilito nel dettaglio le modalità operative di divulgazione di queste informazioni, prevedendo anche un apposito formato standardizzato (All. 1), applicabile dal 2 marzo 2027.

Il principio generale

L’art. 23 del Reg. ESPR contiene però una previsione generale fondamentale: gli operatori economici devono adottare “le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti”. Non è un semplice invito alla sostenibilità, ma è un obbligo di prevenzione che, in sede di controllo, imporrà alle aziende di dimostrare di aver fatto tutto il possibile prima di arrivare al punto di dover distruggere.

Ciò che finora era volontario diventa, di fatto, un passaggio obbligato di una due diligence operativa, come ad esempio, una produzione tarata sulla domanda, dei canali di re-commerce, piattaforme di donazione strutturate. In questo senso, il Regolamento ESPR non si limita a vietare una pratica, ma ridisegna un sistema, spostando il confine tra ciò che è scelta commerciale e ciò che è rischio legale.

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