Avv. Gianluigi Fioriglio – Dott.ssa Myriam Mazzonetto
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Abiti, accessori, gioielli e calzature realizzati dagli stilisti di moda che abbiano carattere creativo e valore artistico possono essere giuridicamente tutelati dalle disposizioni normative dettate dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà Industriale o C.P.I.) in materia di disegni (bidimensionali) e modelli industriali (tridimensionali) e – in aggiunta o in alternativa – dalla Legge in materia di diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633).

Infatti, i disegni o modelli che abbiano carattere individuale e di novità (art. 31 C.P.I.) sono espressamente inseriti nell’elenco delle opere dell’ingegno protette, di cui all’art. 2, n. 10, della Legge sul Diritto d’Autore. Ai sensi di tale disposizione normativa, infatti, godono della tutela del diritto d’autore anche “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Gli effetti che derivano dal riconoscimento del disegno o modello (anche) come opera protetta dal diritto d’autore non sono secondari: infatti, mentre la durata della tutela prevista dal C.P.I. per i disegni e modelli è pari a soli 5 anni, rinnovabili per cinque volte, fino quindi ad un massimo di 25 anni, la tutela autorale arriva invece sino a un massimo di 70 anni successivi alla morte dell’autore.

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