startup

La legge di Bilancio 2019 ha potenziato gli incentivi (IRPEF e IRES) per chi decide di investire in start up innovative. Questa novità, valida per il solo 2019, rende particolarmente conveniente sostenere tali società.

Una deduzione IRES dal 30% al 50% spetta a chi acquisisce l’intero capitale sociale di una startup innovativa; ciò vale per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società gli incentivi fiscali potranno arrivare fino al 50%, a condizione che il capitale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Chi investe nel capitale sociale può ottenere deduzioni dal 30% al 40%.

I benefici fiscali sono correlati a investimenti effettuati sia direttamente sia indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre societĂ  di capitali.

L’articolo 1 della legge prevede che l’efficacia delle nuove aliquote sia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

A seguito dell’intervento della legge di Bilancio 2017, dal 1° gennaio 2017 la misura ordinaria delle agevolazioni è pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2025.

Perdita incentivo

Il diritto all’agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti cause:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societĂ , nonchĂ© la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote. Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonchĂ© quelli conseguenti ad operazioni straordinarie;
  • la riduzione di capitale sociale nonchĂ© la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle societĂ  che investono prevalentemente in startup innovative e le cui quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori;
  • la perdita, da parte della start up innovativa, di uno dei requisiti richiesti per la qualifica di startup innovativa. Non costituiscono invece causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del DL n. 179/2012 da parte della startup innovativa dovuta alla scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25 o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a 5.000.000 di euro o alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Di seguito un link per chi fosse interessato a maggiori dettagli.