Facciamo il punto della situazione sulla vendita di prodotti contraffatti nel mondo della Moda, che ha notevoli conseguenze economiche sia per il settore pubblico sia per quello privato, e su come adottare un’adeguata protezione legale
.
Non tutti sanno che la contraffazione, oltre ad essere un malcostume, si qualifica anche come un reato disciplinato dall’articolo 473 e 474 del Codice Penale, che si configura:
- sia nel caso della integrale riproduzione (in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa) di un marchio altrui;
- sia nel caso della sua alterazione, ossia della sua imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, finalizzata a creare confusione con il segno distintivo originale.
Una pratica dilagante
Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermès, Balenciaga, Versace – per nominarne solo alcuni – sono marchi esclusivi ed economicamente avvicinabili solo da una determinata élite sociale.
Eppure, sempre più persone sfoggiano articoli di questi brand nella vita quotidiana e sui social media.
In questi casi ci sono buone probabilità che si tratti di merci che imitano fedelmente l’aspetto dei prodotti originali, al fine di frodare i consumatori, talvolta complici dell’inganno, e i creduli followers.
Due agenzie dell’Unione Europea, ossia EUIPO (Ufficio UE per la Proprietà Intellettuale) ed EUROPOL (Ufficio Europeo di Polizia), hanno unito le forze per studiare il fenomeno e recentemente hanno pubblicato uno studio dedicato alla circolazione dei beni contraffatti nel mercato interno.
La ricerca ha rivelato che le merci usurpative della proprietà intellettuale nel 2019 avevano un valore stimato di circa 119 miliardi di euro, pari al 5,8% delle importazioni complessive.
D’altro canto, c’è stata una diminuzione nel numero merci contraffatte accertate da parte delle autorità doganali, alle frontiere dell’UE e nel mercato interno: nel 2020 sono stati sequestrati circa 66 milioni di colli, contro i 76 milioni dell’anno precedente.
La maggior parte delle aziende vittime di contraffazione hanno sede in Paesi con economie avanzate e ad alto tasso di innovazione.
In testa ci sono gli USA: quasi il 39 % dei sequestri doganali effettuati nel periodo dal 2017 al 2019 riguardava prodotti che violavano i diritti di proprietà intellettuale nella titolarità di soggetti statunitensi. Seguono in seconda posizione le aziende dell’Unione Europea e, tra queste, in particolare quelle francesi (18%), tedesche (16%) e italiane (9,8 %).
OSSERVATORIO EUROPEO
L’Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale stima che la perdita media delle vendite nel settore dell’Abbigliamento nel periodo 2018-2021 a causa di prodotti contraffatti nel mercato interno si attesti intorno al 5,2% delle vendite totali, ovvero a quasi 12 miliardi €.
Nello stesso periodo, i tre Stati Membri più colpiti da tale fenomeno sono stati: la Germania (con una perdita annuale media di 2.913 milioni €), la Francia (1.719 milioni €) e l’Italia (1.700 milioni €). Sommando le perdite medie annuali di tutti i Paesi dell’UE si arriva alla cifra da capogiro di 11.944 milioni € di perdita media annuale nel mercato interno, solo per il settore dell’Abbigliamento.
Gli strumenti di difesa per i brand
Senza un’adeguata protezione legale, i consumatori perdono rapidamente la fiducia nel messaggio qualitativo veicolato dai marchi d’impresa: spetta ai titolari dei marchi proteggere i propri diritti e la propria immagine dalle contraffazioni e dagli atti di concorrenza sleale.
Fortunatamente, le aziende manifatturiere dell’Unione Europea hanno a disposizione diversi strumenti e strategie per proteggere la propria attività e mantenere la fiducia dei propri consumatori.
Registrazione dei marchi
Il primo strumento è la registrazione dei propri marchi, possibilmente con l’assistenza di un consulente in materia di proprietà intellettuale che imposti la strategia di protezione più efficace in funzione delle esigenze dell’azienda.
Con la presentazione di una domanda di un marchio si richiedere alle autorità preposte – ad esempio l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure l’EUIPO – di riconoscere la validità del proprio segno distintivo e di renderlo tutelabile e attivabile nei confronti di terzi, con le modalità ed entro i limiti previsti dalla legge.
Se la domanda di registrazione viene accolta, il marchio d’impresa viene poi iscritto nel Registro Marchi e da quel momento gode di una presunzione di validità. Pertanto, fino a prova contraria, il titolare di un marchio registrato avrà il diritto di vietare ai terzi l’uso non autorizzato di un segno distintivo identico o simile per prodotti e servizi identici o affini.
Online brand protection
Un altro mezzo di tutela particolarmente attuale ed efficace è la “online brand protection”.
Si tratta di un servizio normalmente fornito da aziende informatiche specializzate nella contraffazione sul web, con il quale si monitora l’apparizione abusiva o l’uso non autorizzato dei marchi d’impresa altrui su Internet (inclusi siti web, e-commerce, social networks, blog, forum, dark web…), per poi procedere con la segnalazione, l’oscuramento o la rimozione dei contenuti di carattere violativo.
L’articolo prosegue con:
- Le conseguenze della contraffazione
- Le rotte commerciali
- Organizzazioni criminali ben strutturate
- Gli effetti sui consumi e sul mercato
Sei abbonato a Technofashion? Leggi l’articolo completo su TCF aprile 2024
Non sei abbonato alla rivista Technofashion? Richiedi gratuitamente l’articolo completo