Avv. Giuseppe Croari – Avv. Maria Corso
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L’utilizzo dei meta-tag, ovvero delle c.d. keyword meta-tag, è diventato sempre più frequente sul web, soprattutto nel settore della Moda: oggi infatti il mercato online è saturo di brand del Fashion che competono costantemente per accaparrarsi l’attenzione degli utenti/consumatori.
In questo scenario, diventa necessario inquadrare il perimetro di utilizzabilità dei marchi registrati evitando di incorrere in forme di violazione dei diritti di privativa altrui.
Attraverso l’utilizzo di queste parole chiave, le imprese possono inserire link pubblicitari all’interno delle pagine dei motori di ricerca, in modo da far comparire gli annunci agli utenti – potenziali consumatori – tra le prime posizioni, ottenendo, dunque, un’ottima indicizzazione.
Spesso il gestore di un sito internet, con l’intento di indicizzare la propria pagina web, inserisca come keyword la denominazione di un marchio altrui: basti pensare alle indicizzazioni ottenute grazie ai noti marchi di moda.
Tale comportamento potrebbe, però, configurare non solo un illecito di concorrenza sleale, ma anche contraffazione del marchio, qualora quest’ultimo venga utilizzato indebitamente per indicizzare il proprio sito internet, nonostante il meta-tag rimanga visibile solamente ai motori di ricerca e non sia noto ai visitatori.
Concorrenza sleale e contraffazione del marchio
La giurisprudenza ritiene che l’utilizzo illecito di keywords meta-tag costituite da marchi altrui o della denominazione sociale di imprese concorrenti costituirebbe un illecito concorrenziale, in quanto (tale uso) sarebbe idoneo a sviare la clientela in violazione dei principi della correttezza commerciale.
Inoltre, l’uso indebito di tali nomi/segni distintivi potrebbe determinare un’interferenza nell’attività dell’altra impresa sul web, nell’ambito della sua attività promozionale e di contatto con gli utenti.
Il potenziale rischio, dunque, è che l’utente/consumatore possa non comprendere se i prodotti e/o servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano o meno dal titolare del marchio.
Conclusioni
Per questi motivi, anche nell’accreditare i propri prodotti sul mercato occorre prestare le dovute cautele e non utilizzare espedienti pubblicitari per apparire primi sui motori di ricerca, usando, per l’appunto, parole coincidenti con marchi altrui registrati.
In casi del genere, si potranno prevedere sanzioni come l’inibitoria dall’uso dei meta-tag in questione oltre all’eventuale richiesta di risarcimento del danno giustificata dallo svilimento del marchio e dell’immagine aziendale per de-indicizzazione sui motori di ricerca.