Prodotto o opera dell’ingegno: la Corte di Giustizia fa chiarezza

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Avv. Giuseppe Croari – Avv. Salvatore Benigno

Più volte le case di moda si sono trovate in tribunale per accertare il valore artistico dei propri prodotti ed ottenere una tutela giuridica più forte. Tuttavia, come già evidenziato con l’articolo sul valore artistico dei capi d’abbigliamento, non sempre i giudici dei diversi stati europei sono giunti a soluzioni univoche.

Così facendo, nonostante l’intento del legislatore europeo di armonizzare il diritto degli stati membri, i produttori si sono trovati dinnanzi a un’applicazione incerta della normativa e ad una scarsa prevedibilità di tutela dei propri prodotti.

Il caso

La Corte di Giustizia Europea è recentemente intervenuta sul punto con sentenza del 4 dicembre 2025, frutto della riunione delle cause n. C‑580/23, sollevata dal Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia), e n. C‑795/23, sollevata da Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea prende le mosse da due controversie tra loro simili incardinate dinnanzi alla giurisdizione svedese, nel primo caso, e alla giurisdizione tedesca, nel secondo caso.

In entrambe le controversie, i due produttori lamentavano la violazione del diritto d’autore da parte di propri competitor, i quali producevano mobili analoghi e confondibili con i propri.

Sebbene la pronuncia abbia preso le mosse da controversie relative a mobili, i principi nella stessa enunciati trovano applicazione anche in qualsiasi altro settore produttivo, ivi incluso quello tessile e vestiario.

Quando il prodotto diventa “opera”

Nel corso dei diversi gradi di giudizio delle rispettive cause (svedese una, tedesca l’altra) è sorto il problema di definire i criteri per determinare come e quando un prodotto, tipicamente tutelabile attraverso la disciplina dei disegni e modelli, diventi un’“opera” ai sensi della normativa a tutela del diritto d’autore.

In particolare, i diversi giudici locali si sono chiesti:

  • Se i criteri per determinare se un prodotto è dotato di valore artistico siano i medesimi per qualsiasi altra invenzione intellettuale disciplinata dal diritto d’autore o se invece, stante l’esistenza di una disciplina dedicata ai prodotti di utilità (ci si riferisce alla normativa nazionale ed europea sui disegni e modelli), siano previsti criteri distinti e più stringenti;
  • se per definire il carattere artistico del prodotto occorre verificare l’intenzione dell’inventore/autore al momento della creazione o se, invece, occorre affidarsi a criteri oggettivi relativi al prodotto in sé considerato;
  • quali siano i criteri da seguire nella determinazione del carattere artistico del prodotto e la loro rilevanza.

Premesse

La Corte di Giustizia, con la sentenza in oggetto, ha anzitutto chiarito che le tutele del diritto d’autore o previste dalla normativa sui disegni e modelli sono tra loro cumulabili.

Per cui, al fine di classificare un prodotto come opera artistica, non sono richiesti requisiti ulteriori e più stringenti rispetto a quelli previsti per le opere letterarie, musicali, cinematografiche, o qualsiasi altra opera tutelata dalla legge sul diritto d’autore.

Precisazioni

Fatta questa doverosa premessa, i Giudici europei hanno ricordato che un’opera, per essere considerata tal,e debba essere un “oggetto originale, nel senso che esso rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore”.

La Corte ha poi ribadito che affinché “un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo”.

La soluzione della corte di Lussemburgo

Quanto sin qui detto, non costituisce una novità della giurisprudenza europea. Questa, infatti, ha più volte enunciato i principi sopra richiamati per definire il concetto di opera tutelabile ai sensi del diritto d’autore.

Tuttavia, nel richiamare tali principi anche nel caso in esame, ha ribadito come anche i prodotti destinati alla produzione in serie possono essere assoggettati al diritto d’autore senza che siano richiesti requisiti diversi ed ulteriori.

I Giudici di Lussemburgo hanno poi potuto chiarire, tra le altre cose, che:

  • non è sufficiente che il prodotto generi un effetto visivo proprio e rilevante dal punto di vista estetico affinché venga considerato originale. È tale, infatti, solo l’opera che riflette e manifesta la personalità e le scelte libere e creative dell’autore;
  • non possono considerarsi libere e creative le scelte dettate da diversi vincoli, in particolare tecnici, che hanno limitato l’autore durante la creazione dell’oggetto stesso, né quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore rendendo l’oggetto privo di carattere individuale;
  • le intenzioni dell’autore possono essere tenute in considerazione dal giudice chiamato a pronunciarsi sull’originalità di un prodotto a condizione che esse trovino espressione nell’oggetto stesso. Fuori da questi casi, le intenzioni dell’autore, le sue fonti di ispirazione, nonché il riconoscimento che il prodotto ha in ambienti specializzati, anche se indagati dal giudice, non potranno avere una funzione determinante nella pronuncia sull’originalità.

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