di Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Antonella Lucente
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L’e-commerce è ormai una realtà che coinvolge un bacino globale di utenza e di settori merceologici. Non sorprende, quindi, che anche nel mondo online si trovino spesso delle vendite promozionali, fino ad arrivare a vere e proprie giornate dedicate a promozioni, quali l’ormai celeberrimo Blackfriday.

Oltre a essere percepiti come occasioni per effettuare acquisti a condizioni vantaggiose, sono tutti fenomeni che hanno una puntuale, sebben contorta, normativa di riferimento. E si tratta per lo più di discipline nate per regolamentare le vendite promozionali nei negozi fisici, ma riadattate e ricondotte anche al mondo dell’e-commerce, canale sempre più utilizzato, data la sua facile fruibilità in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo digitale.

È utile, quindi, fare chiarezza su quale sia la normativa di settore e sulle caratteristiche a cui deve soggiacere una corretta vendita promozionale online.

Normativa di riferimento a due livelli

Le c.d. “vendite straordinarie” sono disciplinate dal d.lgs n.114/1998 e dalla L.n.248/2006, dove si ritrovano le definizioni legislative delle diverse tipologie di questo genus. La prima tipologia è rappresentata dalle vendite promozionali, in occasione delle quali l’esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei prodotti. La normativa commerciale, rientrando fra le materia di competenza esclusiva delle regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001, consente alle regioni stesse di regolamentare le vendite straordinarie, ergo quelle promozionali. Ecco perché i consumatori, per fugare ogni dubbio al riguardo, devono rifarsi esclusivamente alle disposizioni emanate dalla propria regione.

Tutto ciò, chiaramente, si complica quando si tratta di e-commerce: in questo caso l’individuazione della legge di competenza è connessa alla sede legale del merchant o impresa venditrice.

Le vendite promozionali in senso stretto

Ma cosa caratterizza una vendita promozionale?

La Suprema Corte di Cassazione, per rispondere al quesito sull’appartenenza o meno di un semplice sconto su un prodotto all’alveo delle vendite promozionali, ha chiarito che, siamo di fronte a una vendita promozionale quando è realizzata

oltre la messa in vendita con sconti o ribassi di tutti o una parte dei prodotti merceologici, anche la presentazione al pubblico di un’occasione favorevole di acquisto; il che implica il ricorso a particolari allettamenti o a richiami reclamistici ovvero la particolare entità della operazione di vendita che, anche in assenza di richiami aggiuntivi, si presenti di per sé come un’occasione favorevole per gli acquirenti.(Cass. Civ., sez. I, n. 10475/2006)

Le vendite promozionali, quindi, sono quelle vendite straordinarie caratterizzate da:

  • Previsione di sconti o ribassi su una parte o su tutta la gamma di prodotti;
  • Definizione del limite temporali di durata della promozione;
  • Corretta individuazione del prezzo originario e dello sconto applicato (indicando la percentuale).

L’e-commerce

Il settore dell’e-commerce, pur dovendo rispettare la normativa di settore, gode in questo ambito di alcune agevolazioni. Sono previste, ad esempio, le c.d. “vendite sottocosto”, cioè “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’IVA e di ogni altra imposta e tassa connessa a natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati”.
La Risoluzione del Ministero dello sviluppo economico n.97761 dell’11 giungo 2013 ha previsto, infatti, la non assoggettabilità delle vendite sottocosto online alle limitazioni previste per le vendite presso negozi fisici.

Su un altro fronte, poi, è utile anche ricordare che il Codice del Consumo, per tutelare gli utenti da possibili pratiche commerciali scorrette, ha previsto, come conseguenze alla violazione della normativa nazionale e/o regionale in materia, una sanzione pecuniaria da 5.000 € a 5.000.000 €.

 

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