Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Silvia Di Paola
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L’industria tessile rappresenta uno dei comparti di eccellenza del settore manifatturiero italiano. L’Italia è il terzo esportatore mondiale di prodotti tessili dopo Cina e India, e il primo in Europa. Tuttavia, il settore è ancora esposto all’alto rischio di episodi di infortuni sul lavoro.
È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione, investendo in formazione, controlli più rigorosi e innovazioni tecnologiche che tutelino la salute dei lavoratori.
Solo attraverso un impegno congiunto tra istituzioni e imprese sarà possibile ridurre gli incidenti e garantire dignità e tutela a chi opera in questo settore strategico dell’economia.
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente, anche solo in modo provvisorio, la capacità lavorativa.
Secondo i dati Inail, nel 2024, in ambito manifatturiero, si sono registrate all’incirca 76.842 denunce di infortuni sul lavoro pari ad un incremento dello 0,7% rispetto al 2023. Un simile dato, purtroppo, rileva come il fenomeno degli infortuni sul lavoro non possa e non debba essere trascurato.
Tipologie di rischi di infortuni
In particolare, in materia di infortuni sul lavoro in ambito tessile, è possibile distinguere:
- a) rischi legati alla sicurezza di macchine, attrezzature, ambienti e locali di lavoro;
- b) rischi di natura igienico-ambientale legati alla presenza di fattori fisici come rumori e vibrazioni oppure chimici come polveri, vapori e sostanze chimiche in generale;
- c) rischi di natura organizzativa quali ritmi usuranti e turni di lavoro stressanti;
- d) rischi di natura ergonomica legati alle postazioni di lavoro e dunque derivanti da posture incongrue, movimenti ripetitivi, uso eccessivo di forza, etc.

Il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ancora il D.lgs. n. 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla sicurezza sul Lavoro. Tramite esso, il legislatore ha cercato di prevenire gli infortuni sul lavoro e creare ambienti sani e sicuri per tutti i lavoratori.
Il decreto infatti stabilisce le misure minime di sicurezza indispensabili alla tutela del lavoratore sul luogo di lavoro nonché le relative sanzioni in caso di inadempienza da parte del datore di lavoro.
Misure di prevenzione e di protezione
Il concetto di prevenzione sul lavoro è definito dall’art. 2, co.1, l) n, del D.lgs. 81/2008, secondo cui con esso si intende:
In particolare, a tale riguardo, è possibile distinguere:
- a) misure di prevenzione tecniche ossia di manutenzione su macchinari e attrezzature;
- b) misure di prevenzione organizzative relative alla corretta pianificazione e distribuzione del lavoro;
- c) misure di prevenzione formativa consistenti in corsi di formazione ai dipendenti.
Dalle misure di prevenzione sogliono distinguersi invece le misure di protezione. Tali misure sono finalizzate a ridurre l’impatto dei rischi una volta che gli stessi si siano manifestati.
Nello specifico, si distingue tra dispositivi di protezione individuale come cuffie, maschere, guanti, etc., e dispositivi di protezione collettiva come rilevatori di incendio, dispositivi per l’estrazione di fumi e vapori, porte tagliafuoco, etc.
Nuove proposte di legge
In seguito ad alcuni gravi fatti di cronaca che hanno visto coinvolto anche il settore tessile, è da poco stato presentato in Senato il Ddl (disegno di legge) per introdurre il reato di omicidio sul lavoro.
Per quanto la sicurezza sul lavoro rivesta una importanza fondamentale anche dal punto di vista legislativo, il Ddl in esame è, tuttavia, guardato per ora con perplessità, per i dubbi che un intervento in tal senso possa concretamente apportare delle maggiori tutele per la sicurezza sul lavoro.