Avv. Gianluigi Fioriglio – Dott.ssa Emanuela Muri
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Caratterizzati da formule segrete e gelosamente custodite, da sempre nel mondo della Moda e del Lusso i profumi sono prodotti che richiedono tutela, anche giuridica.
Prodotto creativo per antonomasia, il profumo nasce da un’attività di “ricerca sensoriale e di combinazione di elementi che danno vita a una formula unica” che, in quanto tale, diventa continuamente oggetto di tentativi di riproduzione. E se, in passato, le controversie in materia avevano a oggetto il contenitore (bottiglia, marchio, design), attualmente esse riguardano direttamente l’imitazione della fragranza.

L’ordinamento giuridico offre molteplici strumenti per proteggere le opere creative ed originali. Tuttavia, la difficoltà sta nell’individuare lo strumento più adeguato al caso concreto. Tra gli strumenti di tutela più noti per proteggere le invenzioni vi sono innanzitutto il segreto industriale e il brevetto.

Profumo: segreto industriale e brevetto

Il segreto industriale, secondo l’art. 98 Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.), è un istituto idoneo a tutelare le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, il cui valore dipende proprio dalla segretezza. L’ambito di tutela coperto riguarda i soggetti terzi che abbiano acquisito in maniera illecita le informazioni segrete, purché chi è tenuto al controllo della segretezza abbia posto in essere tutte le misure idonee a mantenere tali le informazioni.

Il brevetto invece, secondo l’art. 53 C.P.I., garantisce i diritti esclusivi di attuazione e utilizzazione dell’invenzione e può avere a oggetto le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali. Ha una durata limitata nel tempo e nello spazio e assicura all’inventore il monopolio esclusivo.

Il profumo è considerato un’esperienza tecnico-industriale, può quindi essere oggetto di segreto e rientrare tra le invenzioni brevettabili. Tuttavia, nessuna di queste tutele sembra adeguata alla natura della fragranza. Da un lato, le esigenze di tutela del consumatore impongono al creatore di indicare tutti gli ingredienti utilizzati nella creazione del profumo sulla confezione: di conseguenza, non è possibile garantirne la segretezza della “ricetta”. Dall’altro, la mancanza di utilità e la discovery che si realizza in sede di registrazione del brevetto, che può avvenire solo a seguito di una rivendicazione chiara e precisa del prodotto da proteggere, rendono inadeguata anche la tutela fornita dalla disciplina dei brevetti.

Diritto d’autore e marchio

Gli strumenti di tutela rimanenti sono il diritto d’autore e il marchio.

Secondo la Corte di giustizia Europea e il giudice francese pronunciatosi nel caso L’Oreal/Bellure, il profumo è un’opera dell’ingegno dotata dei caratteri di originalità e creatività, che in quanto tale può essere tutelata in base alla legge sul diritto d’autore. Il ricorso alla normativa sul diritto d’autore, a contrario di quanto accade nel brevetto, tutelerebbe direttamente il profumo e non il liquido dal quale il profumo viene emanato, riconoscendo in esso la personalità del suo creatore.

Sembrerebbe uno strumento perfetto, ma non tutti i giudici europei lo ritengono adeguato. In effetti c’è chi, come accade in Italia, preferisce tutelare il profumo con il cosiddetto marchio olfattivo.

Dovrebbe rientrare tra le forme di tutela piĂą forti, ma anche esso presenta delle difficoltĂ  pratiche, che si concentrano principalmente sulla possibilitĂ  di rappresentare il marchio. Tutti i marchi che si basano su colori, profumi, suoni e forme sono definiti marchi atipici, rispetto al marchio tradizionale che usa lettere dell’alfabeto, numeri, figure, disegni, e per registrarli occorre descriverne le caratteristiche. Il profumo però non è un’entitĂ  materiale e visivamente percepibile e, di conseguenza, è difficilmente descrivibile a parole. Aggiungendo la mancanza di requisiti standard minimi e identici tra i Paesi Europei per la registrazione si comprende come, di fatto, il marchio sia uno strumento di tutela estremamente macchinoso e la sua registrazione – per quanto riguarda una fragranza – un mero tentativo, senza sicurezze di successo.

Tuttavia, quest’esigenza di tutela e la mancanza di strumento è stata percepita anche dal legislatore europeo, che, con la direttiva 2015/2436 e il Regolamento Europeo 2015/2424, ha abolito il requisito della rappresentazione grafica e l’Italia, con d.lgs. 15 del 20 febbraio 2019, si è adeguata a quanto previsto dall’UE.

Pertanto, un profumo da adesso in poi potrà essere tutelato proprio come un marchio d’impresa.

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