Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Antonella Lucente, www.fclex.it.

Il mondo dei marchi è quanto mai complesso e difficile da inquadrare in maniera definita. La normativa di settore cerca di sopperire alle varie ed eterogenee problematiche che possono insorgere sul tema, ma la realtà spesso corre più veloce del diritto e alcune circostanze risultano davvero difficili da prevedere anche per il legislatore.

Ne è chiara testimonianza il caso dell’uso parodistico di un marchio altrui, tema sul quale le corti giudiziarie si sono espresse diverse volte, cercando di definire i limiti e le condizioni per un uso corretto di un marchio altrui a mo’ di parodia.

Cosa dicono le Corti?

Un vero polverone mediatico è stato creato, sul tema, dall’azienda Fake Lab, nota proprio per la sua linea di abbigliamento caratterizzata dall’utilizzo dei brand più famosi in chiave parodistica.

Per fare degli esempi, nelle rielaborazioni di questa società:

  • il marchio verbale “Fendi” viene raffigurato tramite la grafica distintiva del marchio “Fila”;
  • il noto brand “Versace” acquista le sembianze dell’altrettanto celebre marchio “Starbucks”.

La normativa di riferimento, trattandosi di marchi e della loro conseguente tutela, è composta da disposizioni di vario genere. Nello specifico:

  • l’articolo 20 del Codice della proprietà industriale;
  • gli articoli 473 e 474 del Codice penale (“Contraffazione” – “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”);
  • l’articolo 9 del Regolamento UE 2007/1001;
  • l’articolo 27 della Direttiva UE 2015/2536.
Tribunale di Ravenna e di Milano

Sulla base di tale quadro normativo si è trovato a decidere il Tribunale di Ravenna prima, adito per dirimere sulla spinosa questione dell’utilizzo del marchio altrui fatto da Fake Lab, e la Suprema Corte di Cassazione poi. Le conclusioni a cui arriva la Cassazione riguardano vari aspetti critici, sicuramente con un intervento chiarificatore necessario sul tema.

I principi che si evincono dalla pronuncia della sentenza in oggetto possono essere così sintetizzati:

  • i prodotti, al fine di integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 473 e 474 del Codice penale, devono essere confondibili con gli originali o comunque devono essere idonei ad ingenerare confusione nel consumatore;
  • la normativa europea prevede la possibilità di utilizzare il marchio altrui a fini artistici;
  • nei c.d. fini artistici è ricompreso anche il fine parodistico, che nulla ha a che vedere con gli intenti imitatiti propri del reato di contraffazione.

Sembra, quindi, che ciò che caratterizzava l’attività di Fake Lab, ossia “rivisitare in maniera parodistica prodotti noti per creare una nuova e diversa rappresentazione grafica, un nuovo modo di concepire la moda e una modalità di espressione libera e moderna”, sia stato ampiamente riscontrato nel giudizio della Corte.

Di diverso parere è stato però il Tribunale di Milano, trovatosi a dirimere una causa che vedeva contrapposte Fake Lab – di nuovo – e il noto marchio Kappa. Anche in questo caso il nodo da sciogliere riguardava l’utilizzo, da parte di Fake Lab, del marchio di Kappa per supposte finalità di parodia. Tuttavia, nonostante la Cassazione si fosse pronunciata già sul punto, questa volta le conclusioni a cui è arrivato il Tribunale sono state opposte e la condotta apparentemente parodistica è stata ritenuta illecita e violativa del marchio altrui.

Conclusioni

Quello che si evince, quindi, dalle dinamiche processuali è un approccio case by case, basato quindi sull’analisi degli elementi peculiari del caso di specie.

Non esiste, ancora, a riguardo un orientamento granitico della giurisprudenza: quindi, chi dovesse decidere di fare un utilizzo a mo’ di parodia di un marchio altrui registrato – magari anche notorio- dovrà fare le sue opportune valutazioni e valutare attentamente l’elemento artistico presente nella riproduzione del marchio altrui.

 

Vuoi saperne di più?

Lo Studio Legale Associato Fioriglio-Croari è stato fondato dagli Avvocati Gianluigi Fioriglio e Giuseppe Croari, giuristi specializzati in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Lo Studio opera principalmente nel settore dell’Information Technology, del diritto del lavoro, della proprietà intellettuale e industriale nonché della Fashion Industry.
Oggi ogni azienda deve confrontarsi con le sfide del web e della tecnologia: tali sfide possono essere vinte solo affidandosi a professionisti realmente esperti nel settore.