Avv. Giuseppe Croari, Avv. Luca Mongiello
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Nel Fashion l’omnicanalità ha un enorme potenziale di sviluppo. Tuttavia, bisogna chiedersi se e come sia necessario aggiornare la legislazione europea e italiana sull’e-commerce con una specifica legge di disciplina che tuteli i consumatori in quanto tali e/o in qualità di utenti della società dell’informazione

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La filiera della Moda è uno dei pilastri dell’economia del nostro Paese e la trasformazione digitale è entrata anche in questo comparto quale fonte di grandi opportunità di occupazione, in particolare nelle PMI (soprattutto con riferimento agli acquisti del prodotto da parte del consumatore), già all’inizio del Duemila.

Se è vero che l’“omnicanalità” ha un enorme potenziale di sviluppo per la Moda, non si può negare che tale potenziale rischia di essere sprecato se, ad un’eventuale mancanza di tutela dei consumatori, non viene data una pronta risposta da parte degli organi competenti.

Impresa omnicanale e consumatore evoluto

Con “imprese omnicanale” si fa riferimento a quelle che sviluppano più punti di contatto con i propri clienti, quali spazi fisici, canali social, mobile app, siti di e-commerce e così via.

L’idea di fondo è quella per cui il consumatore non è parte debole ma è “evoluto” ed effettua il percorso di relazione con l’impresa di Moda che ritiene più adatto alle proprie esigenze.

Si pensi anche alla combinazione dell’“omnicanalità” con l’intelligenza artificiale, già attuata da alcune imprese, per offrire servizi sempre più personalizzati.

Nuove problematiche

Questo, tuttavia, porta a farsi due domande opposte tra loro.

La prima è: se il consumatore è un soggetto “evoluto”, sono ancora necessarie le disposizioni normative poste a sua tutela nella legislazione europea e nazionale in quanto parte debole? 

La seconda nasce dall’ipotesi che strumenti di intelligenza artificiale, programmati per raggiungere determinati obiettivi di vendita, potrebbero riportare falsamente informazioni su un prodotto per indurre l’utente all’acquisto di capi d’abbigliamento, utilizzando informazioni relative a diversi prodotti, magari simili, comunque presenti nel proprio database.

Condizioni particolari
Ci si potrebbe quindi chiedere se un consumatore sia da considerarsi “evoluto” o ancora parte debole dinanzi ad algoritmi che contengono centinaia di migliaia di dati.

Potrebbero ritenersi applicabili le disposizioni a sua tutela, per esempio, in materia di pratiche commerciali scorrette, aggressive ed ingannevoli se realizzate dall’intelligenza artificiale (la quale, peraltro, solitamente opera sulla base dei dati, delle parole chiave e dei contenuti indicati dal consumatore) o in materia di promozione pubblicitaria.

Nel settore della Moda, in particolare, tali problematiche si pongono anche per la possibile valenza psicologica relativa all’abbigliamento.

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