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Una delle misure più rilevanti messe in campo per fronteggiare le gravi conseguenze economiche del Coronavirus è il blocco dei licenziamenti.

Con il migliorare della situazione epidemiologica, le tutele per i posti di lavoro si avviano al termine, ma non per tutti: il Governo, infatti, ha ritenuto di prolungare tale provvedimento per salvaguardare i livelli occupazionali dei settori più colpiti.

Proprio per questo, nel decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021 è stata prevista la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per alcune delle imprese operanti nel settore della Moda. Vediamo in che termini.

Chi è interessato dalla proroga del blocco

Il citato decreto-legge prevede la possibilità per taluni datori di lavoro di ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale, per un massimo di 17 settimane, nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successiva al primo luglio.

Si tratta dei datori di lavoro delle realtà identificate, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15:

  • industrie tessili;
  • confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia;
  • fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

La proroga del blocco dei licenziamenti si applica alle imprese che presentano questi due requisiti:

  1. il ricorso al trattamento di integrazione salariale;
  2. l’identificazione con uno degli specifici codici Ateco elencati.

Blocco: cosa comporta?

Il blocco dei licenziamenti è stato introdotto per la prima volta dal decreto Cura Italia (DL 18/2020) e, con alcuni aggiustamenti e modifiche, si è protratto fino a oggi.

Nella sua attuale configurazione, esso ha i seguenti effetti:

  • sono vietati i licenziamenti collettivi, ossia quelli che interessano più di cinque lavoratori entro l’arco di 120 giorni, e sono sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020;
  • sono vietati i licenziamenti individuali per motivi economici, ossia giustificati da esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda.

Per l’Industria della Moda, il blocco resterà in vigore fino al 31 ottobre 2021. Come vedremo nel prossimo paragrafo, ci sono alcune eccezioni.

I casi in cui si può comunque licenziare

La legge prevede una serie di ipotesi particolari in cui anche le aziende interessate da questo divieto possono, in realtà, licenziare dei dipendenti. Si tratta, in primo luogo, del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (ossia per ragioni disciplinari). Ancora, sarà possibile procedervi in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure in caso di messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività e senza trasferimenti d’azienda.

Un’altra ipotesi rilevante attiene al caso in cui il licenziamento sia preceduto da un accordo collettivo aziendale per l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Con riguardo alla previgente normativa, l’INPS ha precisato che è sufficiente che all’accordo partecipi anche solo uno di tali sindacati, affinché i lavoratori maturino il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi (messaggio n. 689 del 2021). In ogni caso, tale accordo sarà efficace solo nei confronti dei lavoratori che decideranno di aderirvi. Esistono poi alcune ulteriori ipotesi che riguardano casi particolari, come, ad esempio, il mondo degli appalti.

Conclusioni

Come si è visto, dunque, il Governo sembra aver colto le particolari fragilità in cui versa in questo periodo la Fashion Industry, disponendo misure ad hoc per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Sono previste, tuttavia, alcune ipotesi in cui sarà in ogni caso possibile licenziare. Tale assetto riflette una necessaria mediazione fra gli interessi delle diverse parti coinvolte, in attesa che anche questo settore possa superare le difficoltà affrontate in questi mesi.

 

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