Avv. Giuseppe Croari, Dott.ssa Valentina Vargiu – www.fclex.it.

Il segmento Junior della Moda valeva nel 2019 un fatturato da 3 miliardi di euro, secondo i dati di Confindustria Moda. Un settore, quello del Kidswear, che deve confrontarsi con la normativa che regola il lavoro infantile e con le nuove sfide imposte da internet.

Il lavoro dei minori, infatti, è consentito, ma strettamente regolato; tuttavia, permane ancora fuori dalle maglie della legge il c.d. influencer marketing, nonostante per alcuni bambini sia una vera attività lavorativa che richiede tempo e porta un guadagno.
Quali sono dunque le tutele da applicare ai minori influencer? E quali le prospettive future?

Il quadro normativo di riferimento

Come accennato, in Italia, esiste una normativa che regolamenta il lavoro minorile: si tratta della legge 977/1967, poi modificata in attuazione della dir. 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro.

La norma in oggetto consente il lavoro minorile sotto i 16 anni in alcuni specifici ambiti e con una serie di cautele che tutelino lo sviluppo psicofisico del bambino. Nello stesso quadro, vengono in rilievo anche i c.d. diritti d’immagine, disciplinati dalla legge sul diritto d’autore (633/1941), in particolare il divieto di diffondere l’immagine senza consenso (art. 96), salvo alcuni particolari motivi e comunque senza recare pregiudizio (art. 97).

Ancora, a livello europeo, i minori godono di una tutela rafforzata per quanto concerne la loro privacy: il GDPR, infatti, impone particolari misure di salvaguardia quando si tratta di operare sui loro dati e di raccogliere il loro consenso.
Ciononostante, in Italia, non esistono norme specifiche che proteggano i minori dall’esposizione social, soprattutto quando è a scopo commerciale; per questo, spesso, le controversie si risolvono in tribunale.

La recente sentenza del Tribunale di Milano

Sul punto è di recente intervenuto il Tribunale di Milano (sent. 4379 del 16.07.2020) a seguito della citazione in giudizio da parte di un padre indirizzata alla ex moglie e ad un marchio di abbigliamento per aver utilizzato l’immagine del figlio in un catalogo, concludendo un contratto di sponsorizzazione senza il suo consenso. Il Tribunale ha inquadrato il caso di specie come un atto di straordinaria amministrazione che richiede, quindi, il consenso di entrambi i genitori per essere autorizzato.

Inoltre, il giudice ha puntualizzato che la riservatezza va ritenuta interesse primario quando si tratti dell’immagine di un minore. E questo impone che lo sfruttamento pubblicitario, per essere lecito, si svolga in una situazione positiva per il bambino, che non incida negativamente sul suo sviluppo psicofisico o sulla sua immagine.

Alcuni spunti: la normativa specifica francese

Altri spunti interessanti provengono anche dalla Francia, che ha di recente regolato il lavoro dei baby influencer, imponendo, quando si tratta di una vera attività professionale, che vengano rispettate le norme già previste per i minori lavoratori della Moda o dello spettacolo.

Quando si rimane, invece, nell’ambito di attività più saltuarie, devono comunque essere rendicontate le ore lavorate e gli introiti incassati.
I guadagni, inoltre, devono essere congelati in un conto apposito e verranno sbloccati soltanto al compimento del sedicesimo anno.
Le aziende, poi, avranno bisogno dell’autorizzazione delle autorità locali per assumere o collaborare con le piccole web star.
Infine, i minori coinvolti avranno in un secondo momento la possibilità di richiedere il diritto all’oblio, ossia la cancellazione del materiale online che li riguarda.

Conclusioni

Si tratta, come intuibile, di un quadro normativo piuttosto variegato e ancora acerbo per quanto riguarda una tutela specifica del minore influencer. Le disposizioni francesi, così come le considerazioni della sentenza del Tribunale di Milano potrebbero, però, fare da apripista per una futura regolamentazione in Italia o, perlomeno, per delle “buone pratiche” da seguire e applicare in un settore del marketing così peculiare e delicato.

 

 

Vuoi saperne di più?

Lo Studio Legale Associato Fioriglio-Croari è stato fondato dagli Avvocati Gianluigi Fioriglio e Giuseppe Croari, giuristi specializzati in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Lo Studio opera principalmente nel settore dell’Information Technology, del diritto del lavoro, della proprietà intellettuale e industriale nonché della Fashion Industry.
Oggi ogni azienda deve confrontarsi con le sfide del web e della tecnologia: tali sfide possono essere vinte solo affidandosi a professionisti realmente esperti nel settore.