Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Antonella Lucente
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La creatività è il motore e la linfa vitale di diversi settori produttivi, primo fra tutti sicuramente quello del Fashion.

Segni distintivi, modelli innovativi, tendenze sono ciò che determina il successo di brand e case di Moda. Al contempo, però, tutti gli aspetti legati alla riconoscibilità e alla fama di un capo o di una linea di Moda sono gli stessi che determinano le maggiori criticità: cosa succede se vi sono similitudini, ad esempio, tra modelli di abito appartenenti a due brand diversi?

Quando si può parlare di plagio e quando, invece, si rientra nei limiti nella normale – e soprattutto non sanzionata – ispirazione?

Plagio e ispirazione
Cosa si intende per plagio? Per rispondere a tale domanda possiamo fare riferimento all’articolo 2 della legge 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore), il quale recita testualmente:

l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, e ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

L’ispirazione – concetto astratto e soprattutto non codificato – si traduce in estro creativo, impulso alla creazione artistica e intellettuale.

Qual è il confine?

Numerose dispute giudiziarie hanno caratterizzato il rapporto tra le grandi case di Moda e i marchi del Fast Fashion: tali casi mediatici offrono, però, esempi concreti di come possa esser labile il confine tra plagio e ispirazione nel campo della Moda. Celebre, ad esempio, è stato il caso del “Jungle Dress” di Versace, per tutelare il quale la nota casa di moda ha fatto causa alla catena Fashion Nova.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n.2039 del 26 gennaio 2018, ha statuito un importante principio di diritto in merito alla valutazione della sussistenza o meno di un caso di plagio, esplicitando che questa debba essere complessiva e sintetica, “dovendosi cioè valutare il risultato globale o l’effetto unitario”.

Jungle Dress by Versace – Milano, settembre 2020 (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Su tale assunto è interessante citare anche un altro famoso caso, che ha visto coinvolti il celebre brand Elisabetta Franchi e l’artista Alighiero Boetti – per tramite della figlia.

La vicenda non è fino ad ora arrivata nelle aule giudiziarie, ma si ravvisa – in questo caso specifico – una mera ispirazione del brand allo stile degli arazzi del Boetti e non un plagio compiuto

Affinché si possa parlare di plagio, infatti, è necessario che “l’autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile”.

Per poter ipotizzare che si tratti di mera ispirazione, quindi, deve sussistere uno scarto semantico effettivo tra le due opere che possa ricondurre quella più recente a quella precedente, rendendola oggetto dell’ispirazione.

Conclusioni

È chiaro come casi di questo tipo, nel settore della Moda, rappresentino un problema non di poco conto, che necessiterebbe di tutele più stringenti (come accade, ad esempio, per il mondo della musica).

Infatti, per quanto con il passare degli anni – anzi  secoli – sia sempre più normale partire da modelli già pensati e realizzati da altri, ciò non deve legittimare lo svilimento di caratteristiche come l’estro e la creatività, oltre che la violazione di diritti conferiti dalla legge agli autori di opere originali e innovative.

 

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