Dove conviene vendere i gioielli?

Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Alice Rinauro
www.fclex.it

Acquisto gioielli usati: dettagli sul commercio elettronico

Il commercio elettronico – ovvero la compravendita di beni e servizi tramite una piattaforma informatica che, mettendo in contatto direttamente gli operatori economici, consente l’acquisto e la vendita anche a distanza – è ormai utilizzato in tutti i settori. Attraverso i marketplace o gli shop online, l’acquirente può visualizzare i prodotti disponibili, conoscerne le caratteristiche e acquistare quello che più lo aggrada, ricevendolo comodamente a casa propria.

Questo mercato può essere utilizzato certamente anche per i gioielli e, in generale, per l’oro e le pietre preziose. In questo campo, però, si presentano una serie di regole ulteriori, e talvolta più stringenti, rispetto a quelle previste in generale per aprire una piattaforma e-commerce.

Da un lato, infatti, occorre tener conto della normativa in materia di antiriciclaggio e, dall’altro, bisogna rendere applicabili queste regole alla realtà dell’e-commerce, caratterizzata dalle difficoltà identificare la persona “de visu”, dal momento che il contratto si concluderà a distanza e fuori dai locali commerciali.

Vendere gioielli usati. Il commercio di gioielli e oggetti preziosi usati, e la normativa Antiriciclaggio
Il commercio degli oggetti preziosi usati è disciplinato:

  • dal T.U.L.P.S (Testo unico di Leggi di Pubblica Sicurezza – R.D. 773/1931) che raccoglie in sé molteplici atti normativi connessi alla pubblica sicurezza, tra cui il commercio all’ingrosso e al dettaglio di oggetti preziosi;
  • dal Dlgs. 92/2017, che regola l’esercizio dell’attività di compro oro.

Queste norme prevedono una serie di regole e obblighi per i commercianti, rivolti a contrastare le attività di riciclaggio, reato previsto dall’art. 648 bis del Codice penale.

Vendita gioielli usati online: Normativa art. 648 bis

L’art. 648 bis, in particolare, riconosce come penalmente rilevante la condotta di chi compie operazioni su beni provenienti da un altro reato in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita.

I vincoli per la vendita degli oggetti preziosi usati sono quindi diretti principalmente ad impedire questo fenomeno, garantendo la tracciabilità dei soggetti e delle operazioni economiche per riconoscere le situazioni sospette e segnalarle alle autorità competenti.

gioielli

Per questi motivi, i commercianti di oggetti preziosi devono:

  • ottenere una specifica licenza del Questore;
  • essere iscritti al registro degli operatori compro oro;
  • svolgere tale attività solo all’interno dei locali autorizzati;
  • rispettare una serie di ulteriori obblighi, sempre per garantire la tracciabilità dei clienti e delle operazioni di compravendita, tra cui:
    – identificare la clientela con particolari modalità previste dalla legge;
    – utilizzare di un conto corrente dedicato;
    – redigere, e conservare per 10 anni, un “fascicolo del cliente” per ogni operazione effettuata;
    – segnalare le operazioni sospette alle autorità.

Vendita preziosi. Il commercio online di gioielli e oggetti

Si capisce, allora, che uno dei principali obblighi del commerciante di preziosi usati è l’identificazione del cliente, da effettuarsi con le particolari modalità stabilite dalla legge. Per la vendita online, dunque, occorre però verificare se esistono delle modalità di identificazione tali da poter considerare assolto tale obbligo anche senza la presenza fisica del soggetto.

A tal proposito interviene l’art. 19 del Dlgs. n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) che prevede alcuni casi in cui l’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica delle parti che concludono il contratto di compravendita.

Inoltre, non appartenendo a uno specifico Organismo di Regolamentazione, i commercianti di preziosi usati possono far riferimento alle disposizioni della Banca d’Italia in materia di identificazione a distanza.

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Compravendita gioielli. Conclusioni

Il commercio di gioielli usati in modalità telematica è quindi certamente possibile, purché nel rispetto degli obblighi di legge.

In particolare, il commerciante dovrà:

  1. identificare il cliente secondo le modalità di identificazione a distanza più opportune;
  2. assolvere gli obblighi di tracciabilità (redazione scheda dell’operazione, utilizzo mezzi pagamento tracciabili, redazione “fascicolo cliente”);
  3. conservare i dati rilevanti riguardanti l’operazione e il cliente;
  4. eventualmente, segnalare le operazioni che gli sembrano sospette all’autorità.

 

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