Brand emergenti e v-commerce: vantaggi e aspetti giuridici

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di Avv. Gianluigi Fioriglio – Avv. Cristina Brilli
www.fclex.it

Le più recenti statistiche Istat confermano la costante crescita dello shopping online rispetto alle vendite al dettaglio, sempre più evidente per il settore dell’Abbigliamento.
Lo sviluppo dell’e-commerce non risponde soltanto a una richiesta del mercato, ma può essere anche un’occasione particolarmente utile per i brand emergenti per immettersi sul mercato senza dover affrontare la complessa gestione burocratica di un punto vendita tradizionale.

“v-commerce”: legame diretto produttore/consumatore

Da un lato, infatti, per i brand emergenti può essere d’aiuto la diffusione di numerosi siti multi-brand, ai quali rivolgersi per vedere i propri prodotti online.
Dall’altro lato, stanno trovando sempre piĂą spazio anche i cosiddetti “v-commerce”. Il nome deriva da “vertical”, ovvero dal legame diretto tra il produttore, che si fa anche distributore, e il consumatore – per questo si parla anche di e-commerce direct-to-consumer. Vendendo direttamente i propri prodotti online, senza intermediari, è possibile risparmiare sui costi di “mark-up” e offrire condizioni economiche piĂą vantaggiose ai clienti.

Tuttavia, è estremamente importante ricordare che esiste una normativa strutturata e complessa, sia nazionale sia europea, che regolamenta la vendita online e che viene frequentemente aggiornata e modificata dal legislatore, la cui applicazione non deve assolutamente essere trascurata, se non si vuole rischiare di incorrere in sanzioni o controversie alquanto rilevanti. Per questo motivo, si consiglia sempre di valutare con attenzione anche gli aspetti giuridici connessi all’avvio di un’attività online e rivolgersi a professionisti competenti che si occupino della messa a norma complessiva dell’e-commerce.

La normativa vigente

Riepilogando senza esaustività e per punti principali gli elementi giuridici essenziali, viene intanto in considerazione l’aspetto legato alla privacy. Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e il d.lgs. 101/18 hanno dato, infatti, nuova importanza alle informazioni sul trattamento dei dati personali da rendere agli utenti dei siti web. Tuttavia, oltre alla “privacy policy”, è necessario gestire correttamente l’utilizzo dei cookies e rispettare le prescrizioni in tema di consenso dell’interessato prima di effettuare iscrizioni a newsletter o di inviare di pubblicità e comunicazioni commerciali, oltre a fornire le dovute garanzie sull’esercizio dei diritti.

L’elemento centrale rimane quello delle condizioni generali di contratto, con le quali vengono disciplinati sia il contratto di vendita online sia le ulteriori questioni connesse alla spedizione dei prodotti e alle possibilità di recesso e di restituzione di quanto acquistato.
Si tratta infatti di aspetti che è necessario disciplinare chiaramente prima che la vendita sia conclusa, per evitare di affrontare in seguito problematiche di varia natura.
Al riguardo, trattandosi di forme di vendita a distanza e fuori dai locali commerciali, è importante porre molta attenzione alle tutele che il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) prevede nei confronti dei consumatori, soprattutto in termini di informazioni precontrattuali e di diritto recesso, nonché alle regole previste dal d.lgs. 70/2003 in tema di commercio elettronico.

La vendita verso Paesi esteri

Da ultimo, non vanno trascurati nemmeno gli aspetti derivanti dalla diffusione e dalla vendita verso soggetti che si trovano in Paesi diversi da quello del venditore. Sul punto, merita attenzione sia la normativa specifica di ciascuno Stato, sia questioni disciplinate da norme particolari. Ad esempio, la questione di recente affrontata dal Regolamento UE n. 2018/302 limita il ricorso a pratiche di “geo-blocking” (blocco geografico ingiustificato), come forme di discriminazione basate su nazionalità o il luogo di residenza degli utenti, dettando nuove regole da applicare allo shopping online.

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