Avv. Giuseppe Croari – Dott. Pietro Sambataro
www.fclex.it

La produzione di capi di abbigliamento con materiale di derivazione animale – pelli, cuoio e pellicce – è da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore. Come abbiamo visto in questo articolo, la sensibilità che (specialmente negli ultimi anni) si è formata sul tema ha portato all’adozione di un’articolata disciplina a tutela dei diritti degli animali.

Più recentemente, invece, il settore è stato interessato da un intervento legislativo che disciplina l’utilizzo, in ambito commerciale, dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.

Il 9 giugno 2020, infatti, è stato adottato il Decreto Legislativo n. 68, che pone chiari confini in materia, prevedendo sanzioni salate per chi non li rispetta.
Si tratta di una normativa destinata ad avere un forte impatto sia sui produttori, che dovranno adeguarsi entro il 24 ottobre di quest’anno, sia sui consumatori, che potranno finalmente fare scelte più consapevoli ed in linea con le proprie convinzioni personali.

Vediamone i punti essenziali.

Gli obblighi posti dalla normativa

La normativa definisce in modo puntuale e preciso i termini cuoio, pelle e pelliccia, nonché i sinonimi e le parole da essi derivate. Così, ad esempio, per cuoio rivestito s’intenderà “un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l’accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm”.

Dunque, sarà vietato fare uso di tali termini per commercializzare dei beni che, di fatto, non corrispondono alle definizioni legali. Il divieto, peraltro, non sembra facilmente aggirabile con giri di parole o espedienti retorici: infatti, varrà anche nel caso di uso di una lingua diversa dall’italiano o di inserimento con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria».

Significativo, poi, è l’obbligo per il fabbricante o l’importatore che utilizza i predetti termini di etichettare o contrassegnare i manufatti. L’etichetta e il contrassegno dovranno essere durevoli, facilmente leggibili e saldamente applicati al prodotto. Nel caso in cui si tratti di materiali soggetti ad ulteriore lavorazione, inoltre, l’etichetta e il contrassegno potranno essere sostituiti da un documento commerciale d’accompagnamento.

In ogni caso, l’etichetta o il contrassegno di manufatti composti da diversi materiali dovranno recare l’indicazione inequivocabile di tutte le diverse componenti.

Quali sanzioni in caso di violazione?
La normativa appena vista non dovrà essere presa sottogamba, se non si vuole rischiare di incappare in esose sanzioni, che possono arrivare fino a € 20.000.

Al riguardo, il decreto prevede tre ipotesi sanzionatorie.

  1. Sanzioni pecuniarie amministrative da 3.000 a 20.000 euro per i fabbricanti e gli importatori che immettano nel mercato prodotti privi di etichetta o contrassegni o che forniscano documenti commerciali d’accompagnamento incompleti, nonché per coloro che commercializzino prodotti che, pur forniti di regolare documentazione, non risultino, in realtà, ad essa conforme.
  2. Sanzioni pecuniarie amministrative da 1.500 a 20.000 euro per i fabbricanti e gli importatori che forniscano etichette composizione tessuti o contrassegni non conformi alla vigente normativa.

Il fabbricante o l’importatore, che incorre nelle violazioni appena viste, dovrà, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti da quando gli viene effettuata la contestazione, procedere alla regolarizzazione dell’etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato. Successivamente, dovrà fornire idonea comunicazione agli organi competenti.

In mancanza, egli sarà punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

  1. Sanzioni pecuniarie amministrative da 700 a 3.500 euro per i distributori che vendano prodotti privi di etichette o contrassegni o con tale documentazione non in regola, nonché per coloro che commercializzano prodotti non corrispondenti alle definizioni legali, pur essendo correttamente etichettati o contrassegnati.

In tale ultimo caso, tuttavia, il distributore potrà esonerarsi da responsabilità dimostrano la rispondenza delle indicazioni rese con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Conclusioni

La nuova disciplina, portando chiarezza nell’uso dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», potrà agevolare i consumatori nella scelta del capo più adatto, ma non solo: anche i produttori, infatti, saranno maggiormente protetti da contraffazioni e dalla concorrenza di prodotti di bassa qualità.

 

Vuoi saperne di più?

Lo Studio Legale Associato Fioriglio-Croari è stato fondato dagli Avvocati Gianluigi Fioriglio e Giuseppe Croari, giuristi specializzati in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Lo Studio opera principalmente nel settore dell’Information Technology, del diritto del lavoro, della proprietà intellettuale e industriale nonché della Fashion Industry.
Oggi ogni azienda deve confrontarsi con le sfide del web e della tecnologia: tali sfide possono essere vinte solo affidandosi a professionisti realmente esperti nel settore.