di Avv. Giuseppe Croari – Dott. Silvio Severino
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Si possono commercializzare capi d’abbigliamento che ritraggono i volti di personaggi famosi?

Certamente, purchĂ© il soggetto ritratto abbia prestato il proprio consenso. Questo è quanto afferma la legge ed è la conclusione cui sono giunti i Giudici del Tribunale di Torino – I Sez. Civile con la Sentenza del 27 febbraio 2019 n. 940.

La vicenda che ha innescato il giudizio riguarda, in particolare, la produzione e la commercializzazione, da parte di un’azienda italiana, di t-shirt che raffigurano una nota attrice britannica ormai defunta.

Gli eredi dell’attrice, in qualità di titolari esclusivi dei diritti di sfruttamento economico del nome e dell’immagine della parente defunta, hanno citato in giudizio la società, affermando di non aver mai prestato il consenso all’uso del ritratto dell’attrice per finalità commerciali.

Cosa dice la legge?

I riferimenti normativi al diritto all’immagine si trovano sia nel Codice civile che nella L. n. 633/1941 sul diritto d’autore.

Più precisamente, l’art. 10 del Codice civile tutela il diritto all’immagine in quanto diritto della personalità, prevedendo che in caso di pubblicazione di un’immagine senza il consenso dei personaggi ritratti, fuori dai casi consentiti dalla legge, ci si possa rivolgere al giudice perché ponga fine all’abuso.

L’art. 96 della Legge n. 633/1941 afferma in maniera cristallina che

“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.”

Le uniche eccezioni a questa regola perentoria sono individuate nel successivo art. 97, che ammette la riproduzione dell’immagine nel caso in cui questa sia giustificata

“dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”

La decisione dei Giudici di Torino

I Giudici hanno dichiarato la violazione, da parte della società convenuta, delle norme in materia di tutela del diritto d’autore (art. 96 L. n. 633/1941) e del Codice civile (art. 10) per avere utilizzato le immagini dell’attrice defunta senza richiedere il consenso degli eredi, non ricorrendo, peraltro, alcuna delle giustificazione previste dal citato articolo 97.

Accertata la violazione, il Tribunale ha innanzitutto vietato qualsiasi uso dell’immagine contestata, ordinando l’immediata interruzione del suo utilizzo per scopi commerciali.

In secondo luogo, ha condannato la societĂ  a risarcire i danni agli eredi: secondo quanto riportato in sentenza

“l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione.”

Nella liquidazione dei danni il Tribunale ha tenuto conto anche del fatto che l’attrice veniva raffigurata con il dito medio alzato e con il corpo ricoperto di tatuaggi, in palese violazione dell’art. 97, comma 2, per il quale 

“il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.”

 

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