Etichette delle fibre tessili: cosa fare in caso di accertamento?

Condividi

Avv. Giuseppe Croari – Avv. Pietro Sambataro

Il sistema di etichettatura dei prodotti tessili impone alle imprese di settore una serie di obblighi informativi a tutela dei consumatori.

Districarsi fra le leggi non è per sempre facile: la complessità della materia risiede ad esempio nell’integrazione tra fonti europee e norme nazionali.

Per questo motivo, un breve vademecum della materia potrebbe tornare utile a chi opera nel settore, specie se sottoposto ad accertamenti.

Il quadro normativo di riferimento
Sotto il profilo sostanziale, si occupano di etichette e contrassegni:

  1. in via generale, il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Gli articoli 6, 7 e seguenti definiscono il contenuto minimo delle informazioni. In particolare, l’art. 6 stabilisce che i prodotti commercializzati sul territorio nazionale devono riportare indicazioni indispensabili per la sicurezza e la corretta informazione del consumatore, quali la composizione merceologica e l’identità del produttore/importatore.
  2. con specifico riguardo alle fibre tessili, il Regolamento (UE) n. 1007/2011. Tale atto disciplina le denominazioni delle fibre tessili e l’etichettatura corrispondente, imponendo standard uniformi ad esempio per l’indicazione della composizione, affinché sia accurata, chiaramente visibile e leggibile.

Vigilanza e accertamento delle violazioni

L’attività di vigilanza è demandata alle Camere di Commercio (CCIAA) territorialmente competenti, le quali operano spesso in coordinamento ispettivo con i reparti della Guardia di Finanza.

Qualora durante l’ispezione emergano irregolarità, gli organi accertatori possono procedere alla redazione di un verbale di contestazione.

In questa fase, trova applicazione l’art. 13 della Legge 689/1981, che consente agli organi addetti al controllo di procedere al sequestro cautelare delle merci non conformi per garantirne l’indisponibilità sul mercato.

Le facoltà difensive e il pagamento in misura Ridotta

Una volta ricevuta la notifica del verbale di contestazione, il presunto trasgressore ha a disposizione diverse opzioni procedurali, fra cui ad esempio:

  • il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale, ex art. 16 L. 689/81, pari alla cifra più favorevole tra un terzo del massimo e il doppio del minimo previsto della sanzione prevista. Tale pagamento estingue le violazioni amministrative.
  • scritti Difensivi (art. 18 L. 689/81): Qualora l’interessato intenda opporsi, può inviare alla Camera di Commercio memorie difensive e documenti atti a dimostrare l’infondatezza dell’accertamento.
  • richiesta di audizione: contestualmente alla produzione degli scritti, l’interessato può chiedere di essere sentito personalmente dall’autorità amministrativa.
  • istanza di dissequestro: è possibile presentare istanza motivata per ottenere il rilascio delle merci. Sull’opposizione a decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione.

La definizione del procedimento: archiviazione o ingiunzione

Esaminate le deduzioni difensive e i verbali, la Camera di Commercio può concludere l’iter amministrativo in due modi:

  1. ordinanza di archiviazione: se ritiene fondati i motivi della difesa, l’autorità emette un provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
  2. ordinanza-ingiunzione: se l’accertamento viene confermato, l’ente determina la sanzione pecuniaria con un provvedimento che ingiunge il pagamento e stabilisce la sorte delle merci sequestrate (confisca o restituzione previa regolarizzazione).

L’ordinanza-ingiunzione non è l’ultimo grado di giudizio: essa costituisce titolo esecutivo ma rimane impugnabile dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale o Giudice di Pace a seconda dell’entità della sanzione), avviando un vero e proprio contenzioso civile volto all’annullamento del provvedimento.

Ti potrebbero interessare