di Giuseppe Croari, Pietro Sambataro – www.fclex.it

Chi lavora nel settore della Moda sa bene che nelle attività di tutti i giorni accadono imprevisti, anche di natura legale, che possono portare a tensioni e problemi con clienti, fornitori e partner.

Si tratta di un ambito dove non raramente ci si imbatte in vicende dai complessi risvolti giuridici: si pensi solo alla molteplicità dei canali di vendita e degli accordi di distribuzione esistenti (licenze, franchising), alla lunghezza della filiera produttiva, alle pratiche pubblicitarie e di sfruttamento dell’immagine sui media, alla tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Talvolta, poi, il quadro è complicato dalla vocazione internazionale e all’export dell’Industria della Moda, per cui spesso ci si deve rapportare con soggetti di altri Paesi.

Non sempre è possibile disinnescare sul nascere la conflittualità, in tali casi potrebbe essere opportuno rivolgersi a un legale. Attenzione, però: questo non vuol dire iniziare automaticamente un processo. Vediamo insieme perché.

La risoluzione alternativa delle controversie

Se tutti i tentativi di interlocuzione fra le parti falliscono, è possibile ricorrere a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche detti ADR (Alternative Dispute Resolution).

In tal modo si può evitare di andare in tribunale, con tutti i vantaggi che ne derivano in termini di risparmio di tempo; i metodi alternativi vanno però “maneggiati” con cautela, specialmente in alcuni casi.
Il perseguire esigenze di rapidità ed efficienza potrebbe comportare la rinuncia a una serie di diritti e garanzie anche di natura costituzionale che l’ordinamento offre in sede processuale.

Non tutti i metodi di ADR sono uguali:

  • ADR aggiudicativi: vi è un soggetto terzo e imparziale che prende una decisione. Tra questi rientra l’arbitrato;
  • ADR non aggiudicativi: il procedimento è finalizzato a raggiungere un accordo fra le parti. Questi comprendono la mediazione e la negoziazione assistita.

Quando è possibile ricorrervi?

L'arbitrato

La legge consente il ricorso all’arbitrato solo per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili: semplificando, vi rientrano tendenzialmente tutti i diritti di natura patrimoniale. Ci sono però delle eccezioni: ad esempio, in materia di lavoro è possibile solo se previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Si tratta un procedimento con risvolti molto significativi, tanto che la Corte Costituzione ha dichiarato l’incostituzionalità delle leggi che impongono obbligatoriamente questa soluzione (sentenza 8 giugno 2005 n. 221).

Prima di accettare di ricorrere a un arbitrato – mediante stipulazione di un’apposita clausola contrattuale, la cosiddetta “clausola compromissoria”, o a seguito dell’insorgere di una controversia, tramite “compromesso” – bisognerà dunque prestare molta attenzione e valutare tutti i pro e i contro del caso.

 

La mediazione e la negoziazione assistita

Discorso opposto, invece, vale per la mediazione e la negoziazione assistita, che non solo sono generalmente ammesse, ma addirittura obbligatorie in taluni casi. Per tentare di giungere a un accordo, le parti di una controversia non si rivolgono a un terzo, ma avviano una trattativa assistite dai propri legali – nella negoziazione assistita – o di fronte a un mediatore – nell’ipotesi della mediazione.

  • La mediazione dovrà essere sempre esperita prima di iniziare un processo qualora la lite riguardi, fra le altre cose, contratti di locazione, comodato, affitto di aziende e contratti bancari e finanziari (art. 5, comma 1 bis D. lgs 28/2010).
    Durante la pandemia, il legislatore ha stabilito che – in tutte le controversie in cui il debitore adduce come motivo del proprio inadempimento la necessità di rispettare le misure di contenimento del Coronavirus – si dovrà previamente percorrere la via della mediazione (art. 3 commi 6 bis e 6 ter del decreto-legge 6/2020).
  • La negoziazione assistita, invece, è obbligatoria per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 € (decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132).

In entrambi i casi, qualora le parti non dovessero accordarsi bonariamente, esse potranno liberamente iniziare un processo davanti a un giudice.

ADR e settore della Moda

Qual è la situazione nel mondo del Fashion? Nel panorama italiano, dove storicamente si registra una certa diffidenza nei confronti degli ADR, l’Industria della Moda fa da apripista.

È stato stilato, ad esempio, uno specifico protocollo fra la Camera Nazionale della Moda Italiana e la World Intellectual Property Organization (W.I.P.O.) per affidare ad esperti privati le controversie del settore in materia di proprietà intellettuale.

Il W.I.P.O. è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l’attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo. Fra le sue funzioni vi è anche quella di prestare assistenza tecnico-giuridica, con occhio di riguardo per i rapporti che coinvolgono più nazioni.

Il W.I.P.O. ha elaborato, e mette a disposizione, regolamenti con cui sono disciplinati i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie: la mediazione, l’arbitrato e l’arbitrato accelerato.

 

Sei abbonato a Technofashion? Leggi l’articolo completo su TCF aprile 2021

Non sei abbonato alla rivista Technofashion? Richiedi gratuitamente l’articolo completo

 

 

Vuoi saperne di più?

Lo Studio Legale Associato Fioriglio-Croari è stato fondato dagli Avvocati Gianluigi Fioriglio e Giuseppe Croari, giuristi specializzati in diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Lo Studio opera principalmente nel settore dell’Information Technology, del diritto del lavoro, della proprietà intellettuale e industriale nonché della Fashion Industry.
Oggi ogni azienda deve confrontarsi con le sfide del web e della tecnologia: tali sfide possono essere vinte solo affidandosi a professionisti realmente esperti nel settore.