di Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Rebecca Princi
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Un contratto ben scritto è il punto di partenza indispensabile per ogni rapporto commerciale o professionale.
Previsioni chiare e specifiche, infatti, posso contribuire alla prevenzione di controversie e incomprensioni e di tutte le spiacevoli conseguenze che ne derivano sul piano umano, giuridico ed economico.
D’altra parte, è sempre necessario esaminare con attenzione gli accordi che si sceglie di sottoscrivere perché, una volta manifestata la volontà di accettare date condizioni, è molto difficile potersene discostare: il contratto, infatti, dice il codice civile, ha forza di legge tra le parti.
Le peculiarità dei rapporti tra agenzie e modelli
Nel mondo del modelling, vi sono molte questioni che potrebbero essere motivo di controversia tra i modelli e le relative agenzie.
Un primo punto fondamentale, che è fortemente raccomandabile regolare contrattualmente, è quello relativo ai diritti d’immagine: una volta terminato lo shooting, a chi spettano i diritti economici legati ai materiali prodotti? Tali diritti possono essere trasferiti a terzi? È sempre necessario il consenso del modello per la pubblicazione di ogni singola immagine?
Per risolvere tali dubbi, è possibile prevedere nel contratto che i diritti di immagine relativi al materiale fotografico siano ceduti dal modello (che ne sarebbe titolare) all’agenzia, in cambio di un corrispettivo in denaro.
In questo modo, da un lato, si conferisce maggiore scioltezza al lavoro di promozione dell’immagine effettuato dalla società, mentre dall’altro, si assicura al professionista un corrispettivo a fronte dei diritti ceduti.
Parimenti, il contratto può prevedere in via generale e preventiva l’autorizzazione a pubblicare i materiali che ritraggono il modello, senza alcun limite di sorta, oppure anche solo per certi fini o su certe piattaforme.
A tutela del modello, è opportuno che siano elencati tutti i servizi offerti dall’agenzia, tipicamente relativi alla consulenza e alla promozione dell’immagine, nonché alla ricerca attiva di occasioni lavorative interessanti.
A tutela dell’agenzia, invece, si potranno specificare gli obblighi del modello: tra quelli più comunemente previsti ci sono il divieto di apportare variazioni rilevanti alla propria immagine senza il preventivo consenso della società e il dovere corrispondere alla società una data percentuale dei proventi derivanti dalle occasioni lavorative trovate dalla stessa.
E se qualcosa va storto? La clausola penale
E se nonostante la sottoscrizione di un contratto chiaro ed equilibrato, voluto da entrambe le parti, una delle due viola un obbligo derivante dall’accordo?
Già nel corso della stesura del contratto è possibile prendere in considerazione l’ipotesi dell’inadempimento e predeterminarne le conseguenze, tipicamente tramite la previsione di una clausola penale.
La clausola penale è una clausola che prevede, a carico della parte inadempiente, l’obbligo di versare alla parte danneggiata una somma di denaro predeterminata.
La penale ha una doppia funzione:
- da un lato, consente di forfettizzare e rendere certa la quantificazione del risarcimento del danno, che altrimenti dovrebbe essere quantificato e provato dalla parte danneggiata;
- dall’altro, soddisfa una funzione sanzionatoria/dissuasiva, perché la minaccia dell’obbligo di pagare somme spesso molto elevante, ovviamente, incentiva le parti ad adempiere e a non porre in essere violazioni.
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