Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Alice Rinauro
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Immaginate un modo semplice e veloce per organizzare un matrimonio, che permetta l’acquisto di tutti i prodotti e gli accessori necessari tramite pc, smartphone o tablet per poi riceverli comodamente a casa propria. Tutto ciò è reso possibile grazie allo sviluppo di nuove piattaforme e-commerce che si occupano proprio di semplificare anche l’annosa organizzazione di un matrimonio e, in particolare, la scelta dell’abito.

Infatti, mentre in passato in generale la scelta dell’abito poteva costituire un problema, soprattutto per chi non avesse molto tempo da dedicare alla questione, oggi si può usufruire di questo servizio, anche senza rinunciare alla garanzia di qualità propria degli Atelier di Alta Moda.

Ma quali sono le insidie che si nascondono dietro alla scelta di una sartoria di creare una piattaforma e-commerce per vendere questa particolare tipologia di abiti?

Obblighi del venditore, garanzie per il compratore

Dal punto di vista giuridico, infatti, vengono in luce una serie di aspetti giuridici riguardanti sia gli obblighi giuridici del venditore, sia le garanzie riconosciute al compratore, soprattutto se si tratta di un consumatore ai sensi dell’art. 3 co.1 lett. a) del Codice del Consumo, ovvero la persona fisica che agisce per scopi estranei ad un’attività professionale eventualmente svolta.

Per quanto riguarda gli obblighi del venditore, occorre tener conto della disciplina generale prevista dal Codice Civile, in particolare dagli artt. 1476 e seguenti. Egli è infatti tenuto, tra le altre cose, a garantire:

  • la consegna della cosa, nello stato in cui si trovava al momento della vendita o, nel caso in cui si tratti di una cosa ancora non venuta ad esistenza (ad esempio, come un abito da creare su misura), che essa sia identica a quella pattuita;
  • la consegna nel termine previsto;
  • l’immunità della cosa da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata (come può accadere, ad esempio, se il vestito consegnato non sia della misura corretta, non potendo poi essere così utilizzato ai fini della cerimonia).

Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, possono sussistere delle conseguenze giuridiche per il venditore, il quale sarà tenuto anche al risarcimento dei danni subiti dall’acquirente, salvo risulti che il vizio o il ritardo sia dovuto al caso fortuito o alla colpa del compratore.

Abiti da sposa: in caso di un ritardo di consegna

Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità per il ritardo, nel particolare ambito ora in esame, il termine pattuito nel contratto per la consegna si dovrà ritenere essenziale ex art. 1457 c.c., tenendo conto dello scopo e della funzione del vestito, elemento chiaramente imprescindibile per la cerimonia nunziale.

Infatti, in tal caso, se la consegna non avviene entro il termine previsto per la cerimonia, esso risulterà inutile ad assolvere alla funzione a cui era stato acquistato. Di conseguenza, in caso di ritardo, il contratto si potrà ritenere sciolto di diritto, ovvero senza la necessità di una pronuncia di un giudice, e la sposa potrà chiedere direttamente al venditore non solo la restituzione del prezzo, ma anche il risarcimento dei danni causati dal ritardo.

Inoltre, nel caso dell’acquisto del vestito tramite una piattaforma e-commerce, si tratterà di un contratto “concluso fuori dai locali commerciali” ai sensi degli artt.49 ss. del Codice del Consumo e dovranno essere perciò applicate tutte le garanzie previste da questa normativa a tutela del consumatore.

Diritto di recesso e personalizzazione dell’abito da sposa

A tal proposito, secondo quanto previsto dall’art. 52 Cod. Cons., il consumatore ha il diritto di recedere dall’acquisto entro 14 giorni dal ricevimento della merce, senza motivazione e senza ulteriori costi.

Attenzione, però perché un’eccezione è prevista dall’ art.59 Cod. Cons. per i prodotti personalizzati: gli abiti realizzati su misura o gli accessori non potranno essere restituiti. Essi infatti, andranno bene per la sposa che lo ha ordinato, ma non per altre spose!

E anche il venditore deve fare attenzione, perché, per evitare che la sua condotta (per il mancato esercizio del recesso) sia giudicata aggressiva dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), è necessario che la personalizzazione del prodotto sia effettiva e non di modesta entità, e che, soprattutto, il consumatore sia stato precedentemente e chiaramente informato di tale circostanza.

 

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4 Commenti

  1. Salve, io ho un atelier dove tutti gli abiti esposti sia cerimonia che sposa sono realizzati da me, dovrei avere dei prezzi un po più alti rispetto ad altri che vendono abiti commerciali ma per forza di cose devo adeguarmi alla massa. Mi è capitato più di una volta di essere ripresa dalle clienti poiché il loro abito io lo tenessi esposto in atelier. Volevo chiederle se ci sono delle clausole che mi impediscono di esporre o pubblicare sui social la mia arte anche se commissionata da una cliente. Grazie

  2. Buonasera,
    Ieri sono stata in un atelier per la prima volta e dopo tre ore di prove, nessuna delle quali mi ha convinto del tutto, la commessa ha insistito per farmi acquistare un abito e mia madre le ha dato 1000€ di acconto un po per esaurimento e un po per entusiasmo. Morale della storia: sono uscita dal negozio alle 20.30 e mi sono resa conto che non era l’abito per me. Questa mattina ho chiamato e non mi hanno saputo dire se me lo fanno cambiare, domani andrò la, ma mi chiedo, visto che sono passate 12 ore da quando sono uscita dal negozio a quando ho chiamato per risolvere il problema, ho qualche diritto? Le modifiche sarebbero state minime (2 cm da stringere di busto) ma di certo non le hanno ancora fatte e mi sento stupida ad aver accettato, ma la commessa mi ha talmente ubriacata di parole e complimenti che unite alla stanchezza non ci capivo più niente.

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