Avv. Giuseppe Croari – Dott. Pietro Sambataro
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È difficile parlare dell’Industria della Moda senza fare riferimento ai grandi marchi che ne hanno fatto la storia. Le maison più famose, nel tempo, hanno innovato la cultura delle nostre società, cambiandone il volto in molti modi: la loro influenza infatti non si è limitata a incidere sul costume, ma ha spesso prodotto nuove esigenze di natura economico-giuridica che hanno portato ad evoluzioni dell’ordinamento giuridico.

Tale tendenza viene evidenziata in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 27217/2021 depositata in data 7 ottobre 2021) riguardante la disciplina del marchio di impresa, che vede protagonista una famosissima casa di Moda. Come vedremo, la disputa è stata colta dalla Suprema Corte come occasione per precisare alcuni principi riguardanti la tutela dei marchi notori.

La disciplina del marchio notorio

La definizione “marchio notorio” sta a indicare segni distintivi dotati di particolare rinomanza. Tali marchi ricevono una protezione rafforzata, superiore a quella riservata ai marchi privi di tale caratteristica.
La disciplina normativa del marchio notorio è stata peraltro recentemente rafforzata. In Italia è prevista dall’articolo 20, lett. f) e 20 lett. c), del d.lgs. n. 30/2005: in attuazione della direttiva UE 2015/2436, è stata modificata la menzionata lettera c) proprio al fine di valorizzare maggiormente gli interessi degli imprenditori alla salvaguardia degli investimenti aziendali e all’incremento del Selling Power.

I possibili ostacoli alla protezione del marchio

Il marchio altrui può essere contrastato in diversi modi. In Italia, per esempio, una volta che è stata depositata una domanda di registrazione – ma prima che sia effettivamente avvenuta – è possibile esperire la procedura di opposizione. Si tratta di un procedimento amministrativo con il quale il soggetto legittimato, titolare di marchi o di diritti anteriori, può chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi di rifiutare la registrazione di oppure, in certi casi specifici, di annullarne gli effetti.

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