Molti siti web di Moda fanno ricorso a “social plugin” (come il “Like” di Facebook”) per promuovere i prodotti e ottenere maggiore visibilità. Ma quali sono gli obblighi per il gestore del sito, in ambito di raccolta e gestione dei dati dei visitatori?

di Avv. Giuseppe Croari – Avv. Cristina Brilli
www.fclex.it

I plugin sono elementi fondamentali di quella complessa rete di codici e programmi su cui si basa la nostra società dell’informazione. Un plugin può essere considerato come un programma che non agisce autonomamente ma in supporto ad altri programmi: in questo modo permette l’ampliamento di funzionalità e opzioni non presenti nel programma originario.

Un plugin particolarmente diffuso ed efficace è il noto pulsante “Mi piace” o “Like” di Facebook, spesso inserito sotto le immagini dei prodotti o dei servizi che l’azienda intende offrire ai propri consumatori via internet.
La funzione del “Like” è evidente: accresce l’appetibilità del prodotto e ne favorisce la pubblicità, anche grazie all’influenza e alla riconoscibilità della multinazionale di Menlo Park.

Sono numerose le aziende del settore Fashion che ricorrono all’utilizzo di tali “social plugin”: proprio per questo motivo è importante capire quale sia, in ambito privacy, la responsabilità del gestore di una pagina di e-commerce.

Like e Abbigliamento Moda online: il caso Fashion ID

Al riguardo, è emblematica la vicenda che ha visto coinvolta l’impresa tedesca di abbigliamento di Moda onlineFashion ID”.

Quest’ultima aveva inserito nella propria pagina web, sotto alle immagini dei prodotti offerti al pubblico online, il noto social plugin del “Like” di Facebook. Ogni qualvolta un utente accedeva al sito, alcuni suoi dati personali venissero trasmessi a Facebook Ireland Ltd senza che il visitatore ne fosse consapevole. Non solo: ciò avveniva indipendentemente dal fatto che quest’ultimo avesse effettivamente cliccato sul pulsante “Mi piace” o che fosse iscritto al social network statunitense.

Tale pratica aveva immediatamente allertato la Verbraucherzentrale NRW, associazione posta a tutela degli interessi dei consumatori tedeschi. Questa lamentava una violazione della normativa europea sul trattamento dei dati personali; in particolare, veniva contestata a Fashion ID la raccolta e la trasmissione dei dati personali dei visitatori del sito internet in assenza del loro esplicito consenso e di una preventiva informativa ad hoc. Della controversia veniva investito il Tribunale superiore del Land di Düsseldorf che, a sua volta, chiedeva l’intervento chiarificatore della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

La domanda principale alla quale ha dovuto dare risposta la Corte è stata: l’operatore di un sito web, come Fashion ID, che incorpori su tale sito web un plugin “social”, può essere ritenuto responsabile del trattamento dei dati personali trasferiti a Facebook, nonostante non abbia nessuna possibilità di controllo e di accesso ai dati stessi?

In sostanza: che obblighi ha la casa di Moda tedesca nei confronti dei suoi utenti online che, inconsapevolmente o meno, cedono i loro dati personali al social network?

 

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