di Avv. Gianluigi Fioriglio e Dott. Luigi Dinella

È facile comprendere come la questione riguardante la registrazione del colore come marchio possa apparire molto delicata e dibattuta. Infatti, consentire in modo indiscriminato la registrazione di qualsiasi tonalità cromatica renderebbe impossibile, a un certo punto, l’utilizzazione da parte degli altri operatori del settore di determinati colori e si arriverebbe a minare uno dei principi cardine del mercato: la lealtà nella concorrenza. Per questo motivo, in più riprese, sono dovuti arrivare a pronunciarsi i vari giudici comunitari e italiani al fine di regolare questa delicata materia e indicare i limiti e i requisiti necessari per effettuare questo tipo di operazione. Nel prosieguo dell’articolo andremo ad analizzare in primis la normativa europea così come interpretata dalla Corte di Giustizia, per poi soffermarci sulla disciplina italiana e sulla sua applicazione da parte dei giudici.

La disciplina UE riguardante la registrazione del colore

Non è prevista, nell’ordinamento comunitario, un’esplicita previsione della possibilità di registrare un colore come marchio, tuttavia, è da tenere in considerazione il dettato dell’articolo 15 dell’accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), a cui l’Unione Europea è vincolata, che prevede la possibilità di registrare come marchio le combinazioni e le tonalità cromatiche. È stata, comunque, la Corte di Giustizia dell’Unione europea a indicare, in due importanti sentenze quando è possibile registrare un colore come marchio e quali sono i limiti entro cui è possibile svolgere quest’operazione. Innanzitutto un colore per essere registrato deve costituire un “segno”, dunque deve essere rappresentato graficamente al fine di essere percepito dal consumatore attraverso delle immagini. Non basterà, dunque, un semplice campione di colore che tende anche ad alterarsi con il tempo, ma sarà necessaria, per esempio, una descrizione scritta del colore stesso, oppure un codice di identificazione (saranno proprio questi ultimi due elementi a costituire oggetto di registrazione). Inoltre, precisa la Corte, il segno deve avere carattere distintivo e individualizzante in quanto, sostengono i giudici, nella maggior parte dei casi un semplice colore è inidoneo a essere ricollegato a una determinata impresa. Seppur non esclude a priori la possibilità di registrare come marchio un colore, la Corte resta comunque scettica sulla questione precisando, comunque, come debba valutarsi il singolo caso e, qualora vi fossero i requisiti appena indicati, sicuramente vi sarà la possibilità di effettuare la registrazione (vengono comunque adottate più cautele per quanto riguarda il singolo colore e non la combinazione cromatica, con l’evidente fine di voler evitare un’indebita restrizione delle possibilità dei concorrenti nell’utilizzo dei colori).

La disciplina italiana per registrare un colore come marchio

In Italia il codice della proprietà industriale prevede, all’articolo 7, l’esplicita possibilità di registrare come marchio combinazioni e tonalità cromatiche, ma viene subito individuato il primo limite all’interno dello stesso articolo: questo sarà possibile solo qualora il colore sia idoneo a distinguere il prodotto o servizio fornito dall’impresa che registra il marchio rispetto a quello di altre imprese.
È dunque il carattere distintivo a fungere da colonna portante per una possibile registrazione del colore come marchio: il consumatore vedendo quel determinato colore deve poterlo immediatamente ricollegare a quell’impresa che l’ha registrato. Dalle varie pronunce dei giudici sulla questione emergono comunque due limiti specifici. Il primo è di carattere assoluto, nel senso che il colore deve essere totalmente rivoluzionario e diversificato rispetto al prodotto venduto (per esempio non sarà possibile registrare come marchio di un’impresa che vende limoncelli il giallo, così come anche nelle combinazioni di colori si potrebbe escludere un marchio di colore rosso e nero per un’impresa che vende fili elettrici) per evidenti motivi di concorrenza. Il secondo, invece, non viene escluso a priori ma bisogna valutare caso per caso e riguarda la tendenza a escludere la possibilità di registrare come marchio singole tonalità cromatiche “per non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi analoghi” (Cass. sent. n. 7245/2008). Nella stessa sentenza citata, tuttavia, la Suprema Corte precisa come quest’ipotesi possa verificarsi quando il colore sia straordinariamente peculiare e abbia carattere inusuale rispetto al prodotto (bisogna verificare caso per caso il carattere distintivo del marchio): non sono, infatti, mancate pronunce dei giudici italiani che hanno consentito la registrazione di un colore puro come marchio.

Leggi l’articolo completo a pag. 70 di Technofashion – aprile 2017

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